AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 aprile 2021, n. 272
Trattamento fiscale del Sussidio erogato a professionisti, titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, dall’ente previdenziale obbligatorio – articolo 6 del Tuir e articolo 10-bis decreto legge n. 137 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, ente previdenziale obbligatorio, istituito a favore di una categoria di professionisti, senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale che è tenuto ad applicare, in qualità di sostituto d’imposta, al “Sussidio per iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti” (di seguito “Sussidio”) deliberato in data 11 maggio 2020 dal proprio Consiglio di Amministrazione.
L’erogazione del Sussidio avverrà in favore dei professionisti iscritti titolari (i) di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) e (ii) di pensione invalidità, che sono esclusi dall’indennizzo di cui all’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”), così come modificato dall’articolo 78 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”).
L’Istante fa presente che il Sussidio sarà corrisposto una sola volta, alle stesse condizioni reddituali e nel medesimo importo di cui ai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020, emanati in attuazione del citato articolo 44.
L’Istante rappresenta che, non ha ancora provveduto all’erogazione del Sussidio, ma che potrebbe provvedere medio-tempore all’erogazione, con l’applicazione della ritenuta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per ragioni di carattere meramente prudenziale e non per condivisione dell’applicabilità della citata ritenuta.
È rappresentato che qualora si convenisse per la non imponibilità dell’emolumento in esame, l’Istante provvederà a restituire le somme pari alle ritenute a titolo di acconto trattenute in sede di liquidazione del Sussidio, che dunque non saranno certificate.
Ciò posto, l’Istante chiede se il Sussidio erogato debba essere assoggettato a ritenuta o se, invece, lo stesso non sia imponibile ai fini Irpef nei confronti dei percettori.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il Sussidio erogato non debba costituire per il soggetto beneficiario un reddito rilevante ai fini IRPEF, in quanto lo stesso:
– non ha funzione sostitutiva di un reddito;
– costituisce prestazione di tipo assistenziale erogata in presenza di uno stato di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica.
Al riguardo, l’Istante ritiene che il Sussidio erogato non rientri in nessuna della categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir); né possa essere considerato un’indennità conseguita a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (cd. lucro cessante).
Inoltre, l’Istante è dell’avviso che il Sussidio in esame possa rientrare tra quelli previsti dall’articolo 34, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai sensi del quale «i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».
Ad avviso dell’Istante, infatti, il Sussidio è corrisposto a titolo assistenziale, una tantum e con vocazione risarcitoria dei danni patiti e patendi per effetto della situazione epidemiologica.
Ciò posto, l’Istante ritiene di non dover applicare, all’atto del pagamento del Sussidio a favore degli aventi diritto, la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), così come modificato dall’articolo 78 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “decreto Rilancio”), ha previsto misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto interministeriale 28 marzo 2020 con il quale è stata prevista, in favore dei predetti soggetti e al ricorrere di determinati presupposti, l’erogazione, per il mese di marzo 2020, di un’indennità pari ad euro 600 che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, ai sensi del Tuir.
Tra le cause ostative alla percezione della predetta indennità, il comma 3 del citato decreto interministeriale, disciplinante le «Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari», prevede che il lavoratore autonomo/libero professionista non debba essere titolare di pensione.
Con successivo decreto del 29 maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sempre in attuazione del citato articolo 44, ha riconosciuto anche per il mese di aprile 2020 un’indennità di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al precedente decreto del 28 marzo 2020 nonché, al ricorrere di determinate condizioni, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020.
Analogamente a quanto previsto dal Decreto del 28 marzo 2020, l’articolo 3 del decreto interministeriale del 29 maggio 2020 ha disconosciuto il beneficio economico in favore dei professionisti titolari di pensione diretta.
Tenuto conto di tali limitazioni, l’Istante ha riconosciuto ai propri iscritti, titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, il Sussidio in oggetto.
In relazione al regime fiscale applicabile al beneficio economico in esame, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19», del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati nei confronti dei soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per l’emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (tra l’altro, articoli 27 e 44 del decreto “Cura Italia” e articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – cd. decreto Rilancio).
Al riguardo, si fa presente che l’Istante in riscontro ad una successiva richiesta di chiarimenti da parte della scrivente, con la quale è stato chiesto di precisare se i beneficiari del Sussidio in esame svolgano comunque l’attività autonoma o liberoprofessionale, ha precisato che “i Beneficiari sono contestualmente professionisti iscritti alla Cassa”.
Inoltre, ha rappresentato che ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, l’iscrizione all’ente previdenziale istante è obbligatoria per tutti i professionisti “che esercitano la libera professione con carattere dì continuità e ad essi esclusivamente riservata.
Inoltre, ai fini dell’iscrizione (…) il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti (…) [dei professionisti] che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
h) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”.
Sulla base di tali precisazioni, ovvero che il Sussidio è erogato a liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, e che la sua erogazione è stata prevista e deliberata dal CdA dell’Istante nella seduta dell’11 maggio 2020, si è dell’avviso che il beneficio economico descritto nell’istanza di interpello in esame, in fase di erogazione non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, in applicazione del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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