TRIBUNALE SULMONA – Ordinanza 11 dicembre 2013

Riscossione – Pignoramento presso terzi fatta da Equitalia – Notifica tramite raccomandata – A rischio inesistenza

Premesso che

– (…) argomentava l’inesistenza di rapporti con il terzo pignorato, la prescrizione dei crediti attivati dall’agente per la riscossione, la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti e dei vizi di notificazione del pignoramento.

– Equitalia argomentava l’inammissibilità dell’opposizione per violazione dell’art. 57 co 1 dpr 602/73.

Ritenuto che

– Sia necessario sollevare d’ufficio la questione di costituzionalità sugli artt. 65 e 57 dpr 602/73 per le seguenti ragioni.

– Non manifesta infondatezza.

– L’art. 57 dpr 602-73 prevede dei limiti alla facoltà di proporre le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc davanti ai GE.

– L’art. 57 co 1 dpr 602/73 opera per i soli crediti tributari e non per le entrate pubbliche di diversa natura (Tribunale Bari sez, II Data:07/01/2010 Numero:24).

– La notificazione al terzo pignorato è avvenuta con modalità del tutto difformi da quelle previste dalla legge, tanto da poter essere considerata come inesistente (Cass 11623-03; Cass. 621/07). Di fatti, Equitalia si è limitata a spedire al terzo mera una a/r. In proposito si rammenta come la relazione di notificazione non ammetta equipollenti (v. Cass. 1337-98; Cass. 9217-95; Cass. 6140-04) e come la notificazione al terzo sia elemento di perfezionamento del pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. civ., sez. III, 09-03- 2000, n. 5529).

La sospensione potrebbe operare per i soli crediti parafiscali, atteso che per le entrate tributarie vigono i limiti fissati dall’art. 57 co 1 dpr 602/73.

Si attuerebbe, così, una discriminazione tra entrate tributarie e non tributarie, che, sebbene abbia un qualche fondamento, non può legittimare gli arbitri dell’amministrazione e dell’agente per la riscossione (cosiddetto principio “legibus solurus”).

È da osservare, infatti, come l’art. 57, co 1 dpr 602/73 limiti le opposizioni ex art. 615 cpc e quelle ex art. 617 cpc a vizi ben specifici, trascurando ipotesi come le patologie della notificazione del pignoramento o le fattispecie d’inesistenza della stessa, ipotesi quest’ultima che, come argomentato in precedenza, ricorre anche nell’odierna causa.

L’inesistenza della notificazione del pignoramento non può essere fatta valere nemmeno davanti alle Commissioni Tributarie, poiché gli atti dell’esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria e non previsti nell’elenco dagli atti impugnabili in detta sede (v. art. 2 e 19 d.lgs. 546/92; Tribunale Roma sez. II Data: 15/02/2011 Numero:2971).

Si dovrebbe concludere, pertanto, per un difetto assoluto di giurisdizione, che appare incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost nella parte in cui l’art. 57 dpr 602/73 non consente di proporre opposizione ex art. 615 cpc davanti al giudice dell’esecuzione, allorquando la notificazione del pignoramento sia inesistente.

– La norma è parimenti incostituzionale nella parte in cui, congiuntamente all’art. 65 dpr 602/73, avalla delle modalità di notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi diverse da quelle previste dalla legge e per le quali non è consentita al debitore alcuna forma di tutela.

– Peraltro, la norma sembra violare anche la riserva di legge prevista dall’art. 97 cost e 111 cost in effetti, va rammentato come l’art. 72 bis dpr 602/73 disciplini una forma speciale di pignoramento presso terzi, che si attua come un’autotutela esecutiva dell’amministrazione finanziaria per il recupero dei crediti erariali. La procedura ex art. 72 bis, diversamente da quella ordinaria, è interamente gestita dall’amministrazione. Si tratta, quindi, di una norma eccezionale, che va interpretata restrittivamente. Peraltro, né il detto art. 72 bis cpc né l’art. 65 dpr 602/73 consentono all’amministrazione finanziaria o all’agente della riscossione di avvalersi di forme di notificazione diverse da quelle regolamentate dal codice di rito o, perfino, di elaborarne altre di pari efficacia.

– La soluzione normativa è, poi, in contrasto con gli artt. 3, 11, 117 cost e 6 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore di crediti erariali un processo equo quanto meno in misura pari agli altri debitori.

– Infine, vi è un contrasto anche con l’art. 113 cost, atteso che si avrebbe una limitata impugnativa del cittadino per atti della pubblica amministrazione, sostanziantesi in forme di notificazione extraordinem.

– In ragione di quanto espressamente sancito dell’art. 57 dpr 602-73 e dal diritto vivente non appare possibile elaborare un’interpretazione conforme.

Rilevanza della questione.

– La questione è rilevante ai fini del decidere, poiché, stando all’attuale testo normativo, occorrerebbe operare una sospensione cautelare per i soli crediti parafiscali, mentre per quelli erariali si dovrebbe rigettare l’istanza argomentando un difetto assoluto di giurisdizione.

– Pertanto, l’esecuzione dovrebbe proseguire limitatamente ai crediti erariali, mentre, qualora la Corte dichiarasse l’incostituzionalità della norma, il debitore potrebbe beneficiare della sospensione dell’esecuzione anche per queste altre somme.

– Sempre ai fini della rilevanza, si precisa come le motivazioni esposte non implichino necessariamente un intervento additivo, atteso che la Corte potrebbe dichiarare l’incostituzionalità dell’intero comma primo dell’art. 57 dpr 602/73 senza il pericolo di “pericolosi vuoti normativi” (v. art. 615 e 616 cpc).

– Anche a voler opinare un la necessità di un dispositivo additivo, si tratterebbe di un intervento a contenuto obbligato e in materia sottratta alla discrezionalità del legislatore, dovendosi semplicemente ampliare la tutela concessa al debitore,

 

P.Q.M.

 

– Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 111, 113, 117 Cost, la questione di legittimità costituzionale del 57 co 1 dPR 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo quanto precisato in motivazione.

– Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della Cancelleria, che gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione.

– Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.