Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24756 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dettato dalla situazione finanziaria della società

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24756 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Scelta organizzativa - Situazione finanziaria della società - Ricadute occupazionali - Accertamento Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 3 agosto 2016, in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24753- In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione

in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis c.p.c., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2018, n. 23878 – Licenziamento disciplinare per violazioni di procedure di commercializzazioni – Tardività della contestazione e proporzionalità della sanzione

la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24785 – Per la censura della sentenza per il vizio di mancanza o apparenza della motivazione agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto

affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, vuoi nel senso che, pur formalmente esistendo quest'ultima, il suo svolgimento sia talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisimi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24781 – In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24741 – La responsabilità, a seguito di infortunio del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. possa escludersi solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa

le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24643 – IRAP – L’impiego di una segretaria part-time non incide sull’assenza del presupposto di autonoma organizzazione

il requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24616 – Sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato

sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato

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