Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25061 – L’accertamento della sussistenza del riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l’efficacia interruttiva di un atto, un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’omesso esame circa un fatto decisivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.

L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l'efficacia interruttiva di un atto, un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25059 – Non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, eccepisca la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la doglianza proposta dall’appellante non costituisce eccezione in senso tecnico ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, il quale deve rilevare d’ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell’attore

Non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, eccepisca la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la doglianza proposta dall'appellante non costituisce eccezione in senso tecnico ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, il quale deve rilevare d'ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell'attore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25057 – Sospensione dei termini di pagamento per eventi sismici ed eruttivi dell’Etna

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25057 Omessi contributi - Cartella esattoriale - Opposizione - Sospensione dei termini di pagamento per eventi sismici ed eruttivi dell'Etna - Novero dei beneficiari - Esclusione Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 21597 depositata il 7 luglio 2022 – L’unitarietà dell’accertamento riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci per cui nell’ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, per cui i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale

L'unitarietà dell'accertamento riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci per cui nell'ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, per cui i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale

Corte di Cassazione sentenza n. 21555 depositata il 7 luglio 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

Corte di Cassazione ordinanza n. 21540 depositata il 7 luglio 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito -ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito -ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione

Corte di Cassazione sentenza n. 21534 depositata il 7 luglio 2022 – L’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

L'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

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