Archivi mensili: Febbraio 2023

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia – Giulia, sezione 1, sentenza n. 199 depositata il 12 settembre 2022 – L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara, sezione 6, sentenza n. 546 depositata il 2 settembre 2022 – In materia tributaria, ricorre l’abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 35, sentenza n. 8455 depositata il 2 settembre 2022 – L’obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. La motivazione è un requisito intrinseco dell’atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale.

L'obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. La motivazione è un requisito intrinseco dell'atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. L'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale.

Corte di Cassazione sentenza n. 33434 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

Corte di Cassazione ordinanza n. 33303 depositata l’ 11 novembre 2022 – L’efficacia esterna del giudicato richiede che l’accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere “tendenzialmente permanente”, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l’ accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli

L'efficacia esterna del giudicato richiede che l'accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere "tendenzialmente permanente", mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l' accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli

Corte di Cassazione ordinanza n. 33300 depositata l’ 11 novembre 2022 data certa di un documento – Costituisce violazione dei principi di valutazione quando per i documenti prodotti non chiarisce le ragioni per le quali non ne ha riconosciuto l’efficacia probante; il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Si incorre nel vizio di nullità della decisione, per violazione dell’art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., a causa dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per avere del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo del ricorso

Costituisce violazione dei principi di valutazione quando per i documenti prodotti non chiarisce le ragioni per le quali non ne ha riconosciuto l'efficacia probante; il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Si incorre nel vizio di nullità della decisione, per violazione dell'art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., a causa dell'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello per avere del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo del ricorso

Corte di Cassazione ordinanza n. 33244 depositata il 10 novembre 2022 – Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell’atto che opera il trasferimento del bene – prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell’atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell’onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità; per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell’imposizione sulle plusvalenze

Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del bene - prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità; per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'imposizione sulle plusvalenze

Corte di Cassazione ordinanza n. 33199 depositata il 10 novembre 2022 – Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, è necessario che nel ricorso siano indicati tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, è necessario che nel ricorso siano indicati tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

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