CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2012, n. 19550
Tributi – Studi di settore – Impresa con contabilità formalmente regolare e gestione poco credibile – Applicabilità – Sussiste
Svolgimento del processo
La società B. Serv.ce Sri. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 123/04/10 depositata l’1 ottobre 2010, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia dell’entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della contribuente, relativa all’avviso di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva per il 2003, era stata respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto impostivo si basava sui dati rilevati col processo verbale di verifica della guardia di finanza, nonché sull’antieconomicità delle risultanze delle scritture contabili, indicanti una gestione inverosimile negli anni, anche se tuttavia i dati risultanti dagli studi di settore erano stati piuttosto ridimensionati sulla scorta della media con il ricarico dichiarato e gli elementi emersi dalle altre imprese del ramo; si trattava di vendita di veicoli. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. Con i tre motivi addotti a sostengo del ricorso, peraltro indicati cumulativamente, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, oltre che omessa, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi del processo, in quanto la CTR non considerava che gli studi di settore costituiscono una metodologia astratta, che va contemperata con la realtà economica dell’impresa, sicché il giudice di appello non poteva basarsi su un ricarico astratto nel caso in specie, riportandosi persino anche alle annualità precedenti. I motivi, che peraltro sono connotati da palese genericità, e quindi da sicura inammissibilità, anche perché addotti cumulativamente, posto che la ricorrente non ha riportato il relativo tratto di controdeduzicni col quale le questioni sarebbero state introdotte in secondo grado, comunque sono infondati, In quanto, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai serici dell’art. 39 dei d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili <<dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta>>, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo basarsi anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009). Peraltro in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento a-nalitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. Pertanto in tali casi è consentito ai l’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, clic nella specie tuttavia non 1’aveva assolto (V. pure Cass. Sentenze n. 6337 del 03/05/2002, n. 11645 del 2001).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00(ottomila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16840 depositata il 7 agosto 2020 - Gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 - L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19753 - L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7382 - L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22185 - In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16749 - In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria ben può desumere in via…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…