CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2013, n. 20524
Tributi – Imposte indirette – Iva – False fatture – Prova a carico del fisco sulla consulenza informatica – Sussiste
Svolgimento del processo
A seguito di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, sulla S. C. s.p.a., fornitrice di servizi informatici, emergeva che le operazioni indicate nelle fatture ricevute dalla M. M. s.r.l. non erano inerenti ad operazioni effettivamente esistenti. Ne conseguiva la notificazione a quest’ultima società di avviso di accertamento con il quale veniva ripreso a tassazione un reddito imponibile di lire 46.750.000 con determinazione di maggiore irpeg e maggiore irpef oltre all’irrogazione di sanzioni.
Il ricorso proposto dalla Società avverso l’avviso dì accertamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza confermata dalla Commissione Tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, i Giudici territoriali ritenevano che dal p.v.c. della Guardia di Finanza non si evidenziassero contestazioni per irregolarità amministrativo – contabile ma solo un’affermazione di “mancato riscontro degli elementi utili a dimostrare l’effettività delle prestazioni ricevute” con la conseguenza che, nella specie, non sussistevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Agenzia delle Entrate.
M. M. s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente -sul presupposto che nell’atto di appello erano stati evidenziati i seguenti elementi fattuali: a) la società verificata, come pure altre che risultavano avere intrattenuto rapporti commerciali con S. C. s.p.a., facevano tutte capo di fatto al sig. M.; b) i controlli erano stati effettuati anche sulle reali capacità strutturali organizzative di soggetti eroganti le prestazioni; c) nel ricorso introduttivo la società aveva affermato che il risultato finale del lavoro svolto dalla S. s.p.a. si era realizzato in appositi floppy disk contenenti le caratteristiche del software ma di tali realizzazioni non vi era traccia nel p.v.c. né l’amministratore era stato in grado di fornire alcun elemento atto a confermare quanto effettivamente realizzato dalla società- ha articolato quattro motivi di ricorso.
Con detti mezzi Agenzia delle Entrate deduce da parte della Commissione Tributaria laziale violazione di legge (motivi primo e secondo) relativamente all’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente ed alla valutazione parziale di un unico elemento presuntivo nonché (motivi terzo e quarto) motivazione insufficiente, contraddittoria ed omessa in quanto da un lato, il Giudice di appello avrebbe affermato che non sempre la consulenza informatica si sostanzia in supporti informatici o cartacei” senza tenere conto che la stessa società nel ricorso introduttivo aveva affermato che il lavoro svolto da SOED s.p.a. si era realizzato in appositi floppy disk e, dall’altro, avrebbe utilizzato quale ulteriore argomento di motivazione il decreto di archiviazione del giudice penale senza valutare criticamente gli elementi ivi accertati.
In materia di operazioni inesistenti questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, attesa la disciplina del suo contenuta di cui all’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi dì fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt, 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall’Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente (cfr. tra le tante n. 9108 del 06/06/2012).
Nella specie, ed in primo luogo, va rilevato che ì motivi di ricorso non attingono l’autonoma ratio decidendi su cui risulta fondata la decisione impugnata laddove la Commissione tributaria laziale afferma non solo la genericità della motivazione dell’ avviso di accertamento ma, di più, rileva che dal p.v.c. cui l’avviso si riconnetteva non sì evidenziavano contestazioni per irregolarità amministrativo – contabile ed extracontabile bensì una affermazione di “mancato riscontro degli elementi utili a dimostrare l’effettività delle prestazioni ricevute”.
Il ricorso, inoltre, difetta dì autosufficienza laddove riporta brani dell’atto di appello e non il contenuto degli atti dai quali sarebbero emersi gli elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad integrare la presunzione di legge. In ogni caso, gli elementi fattuali indicati (e sopra riportati), neanche unitariamente considerati, sembrano idonei allo scopo laddove la circostanza che le società coinvolte facessero capo a tale sig. M. rimane neutra a fronte della circostanza che il ricorso, difettando ancora in autosufficienza, tace sull’esito dei controlli che si dice sarebbero stati effettuati sulle capacità strutturali organizzative dei soggetti eroganti le prestazioni.
Ciò posto, i motivi di ricorso non sono idonei a confutare l’argomentazione del Giudice di appello, correttamente adottata alla luce dei principi sopra esposti- secondo cui, nella specie, l’Amministrazione finanziaria non ha assolto l’onere probatoria sulla stessa incombente per mancata allegazione dì idonei elementi presuntivi.
Né, a maggior ragione alla luce di quanto sin qui esposto, può ritenersi, come invece sostenuto dalla ricorrente, elemento presuntivo idoneo la mancanza di offerta di prova contraria da parte del contribuente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese attesa il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 luglio 2019, n. 20524 - Nel giudizio di opposizione, nel rito cd Fornero, produce la riespansione del giudizio, per cui il giudice di primo grado è chiamato ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20524 depositata il 17 luglio 2023 - In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia…
- E' configurabile il reato di emissione di fatture false anche se i capi di imputazione omettano di specificare chi siano i soggetti beneficiari delle fatture
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29707 - L'Agenzia delle Entrate anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, per cui…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 31 marzo 2020 - Attenzione alle false email sui rimborsi del Fisco
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19951 del 21 giugno 2022 - In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…