CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22478
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso – Notifica alla controparte – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento – Inammissibilità
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’inammissibilità della domanda, avanzata dall’ufficio, di revoca dell’ordinanza con la quale era stato dichiarato estinto il giudizio promosso da (…) avverso la rettifica del valore dell’atto di compravendita di un immobile ai fini dell’imposta di registro.
La contribuente, infatti, nel corso del giudizio aveva presentato domanda di definizione di lite pendente ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ma non aveva versato l’imposta nella misura agevolata comunicatale. Benché informato dall’ufficio, il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio con ordinanza pubblicata il 18 gennaio 1994, della quale l’amministrazione aveva notizia il successivo 7 ottobre.
Il giudice d’appello, rilevato che “il cosiddetto ricorso verso tale ordinanza” era stato bensì proposto entro il termine di sessanta giorni, ma non era stato notificato alla controparte, come prescritto dall’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, riteneva che l’ordinanza di estinzione, “anche se con molta probabilità errata, era divenuta irrevocabile per decorso del termine”.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Motividelladecisione
Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 38 della legge n. 413 del 1991 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 636 del 1972, l’amministrazione ricorrente assume che l’ordinanza estintiva del giudizio andrebbe revocata sulla base della sola comunicazione dell’ufficio, che produrrebbe l’effetto di riaprire il giudizio a suo tempo dichiarato estinto.
Il ricorso è inammissibile in quanto il relativo procedimento notificatorio non si è perfezionato, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario è tenuto a dare notizia del compimento delle formalità di cui all’art. 140, cod. proc. civ.
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., infatti, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo canna della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ..
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass., sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627).
Né alcuna rilevanza può assumere la relata di notificazione a mani proprie, che si legge nello stesso ricorso, a “(…)”, trattandosi all’evidenza di persona affatto estranea all’intimata “(…)”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
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