Corte di Cassazione sentenza n. 2682 del 4 febbraio 2011
ACCERTAMENTO – TERMINI IMPUGNAZIONE – SOSPENSIONE TERMINI CONDONO – SOSPENSIONE TERMINI ACCERTAMENTO ADESIONE – SOSPENSIONE TERMINI PERIODO FERIALE – CUMULABILITA’ – LEGITTIMITA’
massima
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È legittimo cumulare ai sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo, il termine dei novanta giorni previsti per la sospensione dei termini dall’accertamento con adesione, i quarantasei giorni previsti dalla sospensione dei termini per il periodo feriale e la sospensione dei termini previsti, sino al 16 aprile 2003, per gli accertamenti notificati nel 2002 i cui termini per l’impugnazione scadevano il 31 dicembre 2002
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Fatto
L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano 6, notificava, in data 17.12.2002, alla società Costruzioni Edili R.B.S. s.r.l. in liquidazione, avente come legale rappresentante M.S., avviso di accertamento n. R1U3000394, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta 27.11.1997/31.11.1997, primo periodo successivo alla messa in liquidazione della società, essendo stata presentata ben oltre un mese rispetto al termine previsto dalla legge.
La società, in data 5.2.2003, presentava domanda di accertamento con adesione che veniva respinta dall’Ufficio il 17.6.2003.
Preso atto di tale decisione, la società adiva la C.T.P. di Milano il 16.9.2003, pensando di potere usufruire della sospensione dei termini della L. n. 289 del 2002, art. 15, ai fini dell’impugnazione dell’accertamento, ritenendo che nessun rilievo potesse avere la circostanza eccepita dall’Ufficio che nei confronti del liquidatore fosse stata promossa l’azione penale, essendosi questo concluso con un’assoluzione per insussistenza del fatto e, nel merito, chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto era legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30.7.1998, dato il legittimo rinvio dell’approvazione del bilancio e le cause di forza maggiore per l’intervenuto sequestro della documentazione societaria.
La C.T.P. riteneva il ricorso inammissibile per tardività, tenuto anche conto dell’eccepito proponimento dell’azione penale e non giustificato il ritardo sia dell’approvazione del bilancio che della presentazione della dichiarazione.
La società impugnava detta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.
La C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame, confermando che il ricorso introduttivo, presentato il 16.9.2003, era tardivo. Non si pronunciava sul merito.
Avverso detta decisione la società Costruzioni Edili R.B.S. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Non risulta costituita l’Agenzia delle entrate.
Diritto
Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 218 del 1997 art. 6, comma 3, e D.Lgs. n. 749 del 1969 art. 1, comma 13, anche in combinato disposto, per non avere la C.T.R., nel dichiarare la tardività de ricorso introduttivo, tenuto conto che, nella specie, la ricorrente poteva usufruire della sospensione dei termini della L. n. 1 del 2003, art. 15 cit., al 18.3.2003, cui si aggiungono il residuo termine di giorni 47 per l’impugnazione del ricorso introduttivo, i 90 giorni della sospensione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, ed i 46 giorni per la sospensione feriale, per cui il ricorso presentato il 16.9.2003 era da considerarsi tempestivo, non essendo vietato il cumulo di tali termini, nè era ostativo il procedimento penale conclusosi con formula piena di assoluzione, per come anche chiarito dall’A.F. con la circolare 21.2.2003 n. 12/E.
Con la seconda censura si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la C.T.R. ha da prima citato la L. n. 289 del 2002, art. 15, ma successivamente nel proseguo della motivazione ha completamente obliterato il periodo di sospensione dei termini previsto da detta norma, la cui applicazione avrebbe portato a conclusioni diverse.
Con il terzo motivo, infine, la società ripropone le censure attinenti il merito della controversia , tendenti a provare la tempestività della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Lamenta sostanzialmente la società che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto tardivo il ricorso, nella convinzione che non fossero cumulabili i periodi di sospensione dei termini applicabili nella specie. Ed infatti nella fattispecie in esame bisogna tenere presente che dalla data della notifica dell’accertamento, eseguita il 18.12.2002, si sono succedute quattro diversi termini di sospensione, il primo di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 quello di 90 giorni previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, decorrenti dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione, quello statuito dalla L. n. 289 del 2002 decorrente dal 1 gennaio 2003 al 18 aprile 2003 ed, infine, quello del periodo feriale di 46 giorni decorrenti di cui alla L. n. 742 del 1969; di tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno diritto di poterne usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, nè a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate; a titolo esemplificativo, occorre ricordare che la sospensione del termine per l’impugnazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3, di 90 giorni si fonda sulla necessità di dare al contribuente un ragionevole lasso di tempo per valutare la convenienza o meno di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e l’opportunità di evitare una contestazione giudiziaria (Cass. n. 28051/2009), mentre quello previsto dalla L. n. 289 del 2002 era finalizzato a non distogliere i funzionali dell’A.F. dall’esame delle pratiche di definizione agevolata con altre diverse incombenze; infine la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 è ispirata all’irrinunciabilità del diritto alle ferie.
Tutto ciò premesso deve considerarsi condivisibile il calcolo per come esposto dal ricorrente.
È incontroverso tra le parti che l’avviso di accertamento sia stato notificato il 18.12.2002, per cui da tale data sono iniziati a decorrere i 60 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per l’impugnazione di tale atto, tuttavia, decorsi solo 13 giorni dal 19.12 al 31.12 2002 (rimanevano, pertanto, disponibili ancora 47 giorni), è intervenuta la sospensione operante ex Lege n. 289 del 2002 dal 1 gennaio 2003 al 18 aprile dello stesso anno.
Da tale data, poichè la società contribuente aveva inoltrato istanza di accertamento e on adesione, la stessa poteva usufruire anche della sospensione di novanta giorni prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, decorrenti, quindi, dal 19 aprile 2003 al 17 giugno 2003, da tale ultima data la società poteva ancora disporre dei 47 giorni residui del periodo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21. Il 1 agosto 2003, quando restavano ancora 3 giorni dei 47 residui del termine d’impugnazione, è intervenuta la sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742 del 1969 fino al 15 settembre, conseguentemente il ricorso presentato dinanzi alla C.T.P. di Milano dalla società Costruzioni Edili R.B.S. s.r.l. il 16 settembre 2003 deve ritenersi tempestivo.
Nè, infine, la pendenza del procedimento penale nei confronti di taluni componenti della società può considerarsi ostativa, dato che la società a responsabilità limitata è persona giuridica a se stante, cui non potevano far capo responsabilità penali, nè, peraltro, alcuna condanna risulta essere stata inflitta agli esponenti coinvolti in quei procedimenti, per cui nella specie non risulta applicabile la condizione ostativa prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 1, comma 1.
L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori censure che possono dichiararsi assorbite.
Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per l’esame del merito ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia. La stessa Commissione si occuperà anche del governo delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia.
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