COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 23 depositata il 16 gennaio 2017
Registro, ipotecarie e catastali – Agevolazione prima casa – Mancato trasferimento residenza – Causa di forza maggiore – Condizioni.
Massima:
Il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro i diciotto mesi dall’acquisto rappresenta un obbligo per il contribuente che voglia conservare l’agevolazione “prima casa”. Tuttavia, la decadenza dal predetto beneficio è da escludersi qualora il mancato adempimento di tale obbligo sia conseguenza di una causa di forza maggiore, ossia di eventi caratterizzati dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità sopravvenuti alla stipula del contratto di acquisto. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 1, nota II bis, Parte prima, Tariffa;
Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 864/2016
Testo:
La presente controversia ha come oggetto gli avvisi di liquidazione n.20101T003406Ó00 e n.20101T003407000 emessi nei confronti dei sig.ri S. D. e S. D. per imposta di registro – anno 2010.
Con tali atti venivano revocate le agevolazioni richieste ed usufruite in relazione all’atto di compravendita stipulato il 31.03.2010 e registrato in data 20.04.2010 e al collegato atto di mutuo stipulato il 31.03.2010 e registrato in data 20.04.2010
Con il ricorso introduttivo, i contribuenti lamentavano l’illegittimità del recupero, ritenendo sussistente una causa di forza maggiore che ha impedito il trasferimento della residenza nel Comune di Riano.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.27320/02/15, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propongono appello i contribuenti sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata e ribadendo l’esistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito il trasferimento della residenza nel Comune di Riano; concludono chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impositivi.
Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle entrate D.p. II di Roma per chiedere il rigetto dell’appello.
Nel merito, in relazione all’unico motivo di appello dei contribuenti (mancato trasferimento della residenza per causa di forza), l’Ufficio si limita a rilevare che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione o il protrarsi di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato non possono essere considerate cause di forza maggiore, in quanto non possono essere considerati eventi imprevedibili (Cass. sentenze; n.23227 del 13.11.2015; n. 5015 del 12.03.2015; n. 7067 del 26.03.2014).
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna sono presenti il difensore del contribuente e il rappresentante dell’Ufficio.
Questa Commissione ritiene che l’appello proposto dai contribuenti sia fondato e vada, pertanto, accolto.
E, invero, i contribuenti chiedono la riforma insistendo nel sostenere che il mancato trasferimento della propria residenza è stato determinato da una causa di forza maggiore e forniscono a supporto della loro tesi valide motivazioni.
Al riguardo deve ricordarsi che il concetto di ”forza maggiore” non è previsto dalla norma ma è stata la giurisprudenza ad elaborarne il principio, riconoscendo al contribuente la possibilità di conservare il beneficio, nonostante il decorso dei termini di legge, purché dimostri l’esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento.
In particolare, il contribuente deve provare il verificarsi di un avvenimento di estrema gravità, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti scaturiti, per qualsiasi motivo, dal comportamento del contribuente medesimo.
Nel caso in esame, i signori D. S. (madre) e D. S. (figlio), hanno potuto dimostrare di essere rimasti coinvolti loro malgrado e senza mettere in atto alcun comportamento negligente, in una situazione che integra certamente una causa di forza maggiore sopravvenuta ed imprevedibile, al di là di ogni ipotesi di rischi calcolati.
Ai fini delle agevolazioni prima casa l’inagibilità dell’immobile o la sua inabitabilità rappresentano una di quelle cause di forza maggiore che libera il proprietario dall’obbligo di spostare la residenza che altrimenti lo farebbe decadere dal beneficio fiscale. In queste ipotesi pertanto non scatta la decadenza dei benefìci prima casa.
Il Collegio è dell’avviso che il mancato trasferimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto.
A sostegno di quanto eccepito i contribuenti hanno anche rappresentato e documentato le circostanze oggettive e soggettive, in conseguenza delle quali non hanno potuto trasferire, sia la residenza nel comune di Riano che l’effettiva dimora.
I contribuenti, infatti, sono rimasti vittime di un truffa da parte della società venditrice e che proprio per tale motivo nel ricorso anticipavano di aver intrapreso apposite azioni giudiziali contro la società stessa. A tal proposito rappresentano di aver dato seguito in concreto ad azione giudiziale, depositando in data 13/2/2014 (registro cron.2493) atto di citazione presso il Tribunale Civile di Teramo, contro la venditrice società XXXX Srl.
Nella predetta citazione vengono rappresentate anche al giudice civile le predette doglianze ed in particolare che per l’immobile, nessuna domanda e/o documentazione prescritta dalla legge per il rilascio del certificato di agibilità era stata presentata dalla società e si rappresenta come ciò sia impossibile ancora oggi mancando ancora, tra l’altro, l’impianto fognario, non solo dell’immobile de quo ma di tutto il complesso, nonché il collegamento alla fognatura comunale (in assenza di sistema fognario Comunale) e mancando anche la strada di accesso all’immobile compravenduto. Come si evince dagli addebiti attribuiti alla società venditrice, nel caso di specie, mancano tutte le caratteristiche necessarie all’immobile per essere abitato e ciò per cause certamente non attribuibili alla ricorrente. Infatti, i signori S., pur avendo pagato il prezzo di vendita, anche mediante accollo di un mutuo (300.000,00 euro), non sono mai stati messi in grado dalla venditrice (contrariamente alle assicurazioni della fase precontrattuale) di abitare l’immobile compravenduto, né nell’immediato post rogito né tantomeno nei successivi 18 mesi.
Tale circostanza emerge ancora più chiara e inequivocabile dalla perizia resa dal Consulente Tecnico d’Ufficio (Ing. F. B.) nominato dal Giudice della causa in corso e che risulta prodotta e allegata al fascicolo di causa.
La causa di forza maggiore che, quindi, può giustificare l’inottemperanza del contribuente all’onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell’immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità, come avvenuto nel caso che ci occupa.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello dei contribuenti deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, devono essere annullati gli avvisi di liquidazione impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l‘iter processuale.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione prima, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate”.
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