CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13148 depositata il 24 giugno 2016
TIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA” – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ENTRO 18 MESI – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ABITAZIONE – ULTIMAZIONE DEI LAVORI OLTRE IL TERMINE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE ESIMENTE – ESCLUSIONE – DECADENZA
FATTO
Con l’impugnata sentenza n. 49/15/11 depositata il 13 aprile 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto da G. C. avverso la decisione n. 185/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che aveva rigettato il ricorso promosso dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 20041T012978000, con il quale erano stati revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 applicabile ratione temporis, per non aver la ridetta contribuente trasferito entro i prescritti diciotto mesi la sua residenza nel Comune di Modena In cui era ubicata l’abitazione acquistatala CTR spiegava il rigetto dell’appello osservando che l’obbligo di trasferimento della residenza nel Comune di Modena entro diciotto mesi costituiva un “requisito oggettivo dell’agevolazione”, che la contribuente non aveva provato che il ridetto tempestivo trasferimento era stato impedito da una “causa di forza maggiore”, quest’ultima da intendersi come un “ostacolo all’adempimento dell’obbligazione non imputabile alla parte obbligata, inevitabile e imprevedibile”. Secondo la CTR la contribuente si era difatti “limitata ad affermare di aver ritenuto al momento dell’acquisto di dover procedere ad una ristrutturazione e di avere invece poi dovuto procedere alla demolizione e alla costruzione di un nuovo fabbricato con conseguente mancata ultimazione dei lavori per causa indipendente dalla propria volontà”, mentre in realtà “non v’era nessuna prova di un difetto strutturale così grave da obbligare alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, tanto più che la DIA per effettuare i lavori era stata presentata solo dopo cinque mesi dall’inizio della semplice costruzione”.
Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.
DIRITTO
1. Con il primo motivo complesso di ricorso rubricato “illegittimità della sentenza che si impugna per aver negato l’esistenza, nella specie, di una causa di forza maggiore esimente l’obbligo dì trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato per il mantenimento delle agevolazioni prima casa entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto. Violazione art. 1 Nota 2 bis Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 in relazione all’art. 360 n, 3 c.p,c.”, la contribuente evidenziava come anche presso questa Corte fosse prevalente l’opzione che ammetteva II mantenimento dell’agevolazione in caso il trasferimento della residenza entro diciotto mesi fosse stato impedito da una causa di forza maggiore che non avesse permesso di abitare l’immobile acquistato, termine di diciotto mesi da farsi peraltro decorrere “dalla data di ultimazione lavori”.
1.1, Il motivo, pur se la motivazione dell’impugnata sentenza deve essere corretta e integrata come appresso ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., è infondato.
1.2, Deve essere dapprima fatto osservare che l’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit. subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione, alla condizione che l’abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui sì trova l’abitazione entro il termine di mesi diciotto dall’acquisto. Trattasi quindi dì un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. sez. VI n. 25 del 2016; Cass. sez. trib. n. 17249 del 2013). La disposizione è peraltro di favore, perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata.
1.3, La circostanza sulla quale la contribuente fonda la sua difesa, cioè l’allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito di abitare l’Immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall’acquisto, è quindi irrilevante. E questo appunto perché la fattispecie all’esame non contempla quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel Comune di residenza o In alternativa che il trasferimento di residenza nel Comune avvenga entro diciotto mesi dall’acquisto.
1.4. La Corte deve Infine rilevare come ai suo interno sia stato da ultimo ripreso un orientamento che negli anni era rimasto isolato. Un orientamento secondo cui, poiché il tempestivo trasferimento dì residenza consiste In un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione, Il contribuente dovrebbe perdere li beneficio anche nelle ipotesi in cui il ridetto tempestivo trasferimento di residenza nel Comune sarebbe impedito in modo assoluto da fatti esterni sopravvenuti e imprevedibili. E quindi anche quando il comportamento che il contribuente avrebbe dovuto tenere, appunto il tempestivo trasferimento di residenza nel Comune, sarebbe in effetti obbiettivamente inesigibile. E cioè anche in caso di forza maggiore (Cass. sez, trib. n, 2616 del 2016; Cass. sez. trib. n, 4321 del 2009), La ripresa dell’isolato orientamento di che trattasi, che peraltro non menziona 11 più remoto conforme precedente, si fonda su di una duplice considerazione. Da un lato si sostiene che l’operatività della forza maggiore debba soltanto riguardare i diritti che conseguono ad un rapporto obbligatorio, negandosi in particolare che il diritto all’agevolazione in parola comporti un’obbligazione a carico del fisco, con la conseguenza che li mancato tempestivo trasferimento di residenza dovrebbe comportare la perdita del beneficio perché trattasi Invece di un elemento costitutivo della fattispecie non realizzatosi. Da altro lato si sostiene inoltre che trattandosi di un termine prescritto a pena dì decadenza, quello appunto che stabilisce il trasferimento di residenza nel Comune entro i diciotto mesi, la sua proroga sarebbe vietata dall’art. 2966 c.c.
1.5. Gli argomenti posti a conforto dell’orientamento appena sopra non appaiono convincenti. In primo luogo deve essere osservato come non sia vero che la causa di forza maggiore sia Istituto la cui operatività sia esclusivamente confinata al diritto delle obbligazioni ex artt. 1256 ss. o ex art. 1785 c.c, ecc. E cioè solo quando la prestazione dell’obbligato divenga obbiettivamente inesigibile per fatti imprevedibili e sopravvenuti, Per es, ai sensi degli artt. 132 e 452 c.c. la prova del matrimonio o dello stato delle persone può essere data con ogni mezzo quando i pubblici registri siano andati distrutti o smarriti. E’ dall’ordinamento in effetti ricavabile una generale regola per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto, In secondo luogo deve essere evidenziato che il termine di mesi diciotto entro cui trasferire nel Comune la residenza è elemento costitutivo della fattispecie, non un termine entro cui esercitare un diritto a pena di decadenza secondo la disciplina prevista dall’art, 2964 ss. c.c, Il diritto all’agevolazione è stato cioè tempestivamente esercitato con la dichiarazione fatta al momento della registrazione della compravendita a mente dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. c), Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit-, mentre invece qui non si è realizzata la condicio juris prevista dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit. per cuI la prima casa deve essere ubicata nel Comune di residenza o quella alternativa del trasferimento della residenza nel Comune entro diciotto mesi dall’acquisto.
1.6. Deve essere per queste ragioni data continuità al consolidato orientamento, che consente il mantenimento del diritto all’agevolazione in parola anche nel casi in cui il trasferimento della residenza nel Comune non sia stato tempestivo per causa di forza maggiore (Cass. sez. VI n. B64 del 2016; Cass. sez. VI n. 25 del 2016).
1.7. La Corte ritiene peraltro opportuno altresì chiarire che in generale causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta, che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nel vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie per es. in eligendo ecc. (Cass. sez. II n. 17871 del 2003; Cass. sez. IlI n. 845 del 1995). E che pertanto anche nella materia in discussione la causa di forza maggiore non può essere diversa. E in questo senso appare per es. condivisibile la Ris. 1 febbraio 2002 n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate che In specifici casi ha ammesso la causa di forza maggiore con riferimento al Comuni dell’Umbria colpiti da sisma. Cosicché sarebbe per es. ammissibile che, come ancora avvenuto In Emilia nel Comuni colpiti dal terremoto del 2012, che hanno non solo visto ridotto in misura rilevante il proprio patrimonio abitativo, ma anche la creazione di numerose zone cosiddette rosse Interdette per molto tempo all’accesso, ravvisare l’Impossibilità di trasferire tempestivamente la residenza per mancanza di abitazioni agibili.
2. Assorbito il secondo motivo.
3. Nella specialità delle questioni trattate, anche sottolineata dalla ripresa dell’isolato precedente ricordato, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase grado.
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