Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 169 depositata il 8 gennaio 2018

EVASIONE FISCALE – PATTEGGIAMENTO – LIMITI.

RITENUTO DI FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2017 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato a L.C., su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (per avere, quale amministratore della Savio Intonaci S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne a terzi l’evasione, occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, lamentando violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 2, che limita l’applicazione della pena su richiesta alle violazioni tributarie contemplate da detto decreto legislativo ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante di cui al comma 1 della disposizione (per avere integralmente estinto i debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso.

Poiche’ nel caso in esame non ricorreva nessuna di tali ipotesi, ne’ risultava rilevante la data di commissione del reato, trattandosi di disposizione processuale, la sentenza di applicazione della pena su richiesta avrebbe dovuto essere annullata per violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 limita l’accesso al rito alternativo della applicazione della pena su richiesta per tutti i reati previsti dal suddetto D.Lgs. n. 74 del 2000 ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal comma 1 della medesima disposizione (e’ cioe’ l’integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso, stabilendo che “Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. puo’ essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche’ il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2”.

Tale previsione non vulnera il diritto di difesa, non potendo considerarsi la facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela, ne’ rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, e neppure viola il diritto a un equo processo ed a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito dall’art. 6 Cedu, essendo piuttosto pienamente in linea con gli obblighi internazionali dello Stato (la disposizione e’ stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2015, depositata il 28 maggio 2015; nello stesso v. Sez. 3, n. 38210 del 18/05/2017, Giannotti, Rv. 270647, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma).

Si tratta di disposizione di natura processuale, dunque applicabile ai giudizi pendenti anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, giacche’, in funzione premiale (essendo posta in relazione al ravvedimento operoso e all’integrale pagamento degli importi dovuti, che determina la configurabilità della circostanza attenuante di cui al comma 1 della disposizione), regola e delimita l’accesso alla applicazione al rito alternativo di cui all’art. 444 cod. proc. pen. in relazione a tutti i reati contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, senza alcuna distinzione tra le varie fattispecie.

3. Nel caso in esame le parti, nell’addivenire al concordato di pena, hanno del tutto omesso di considerare l’applicabilità di tale disposizione, ne’ il giudice, nel ratificare l’accordo, ne ha dato atto o ne ha, in qualche modo, neppure implicito, escluso il rilievo (per l’eventuale inapplicabilità della preclusione in considerazione della natura del reato contestato, in relazione al quale potrebbero non essere configurabili la suddetta circostanza attenuante e il ravvedimento operoso, che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, consente la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti o di altre irregolarità fiscali), sicche’ risulta fondata la denuncia di violazione di legge da parte del pubblico ministero ricorrente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, e gli atti restituiti al Tribunale di Brescia, nella fase anteriore alla formazione dell’accordo, nella quale le parti, nella loro piena libertà, potranno valutare la praticabilità di riti alternativi, tenendo conto della disposizione che nel caso in esame e’ stata violata, del suo contenuto e della sua estensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.