CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12523 – Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c., giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi, è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi, purché sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante, come nella fattispecie in esame in cui la sanzione è conseguenza della violazione tributaria ritenuta insussistente