COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6903 sez. 15 del 14 novembre 2016
ACQUISTO BOX PERTINENZIALE – OMESSA COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BONIFICO BANCARIO – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – SUSSISTE
Svolgimento del processo
L’agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza, n. 13282/39/15, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla signora O.M. contro la cartella di pagamento per omesso e/o carente versamento di Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi relativamente all’anno d’imposta 2007. In particolare, l’accertamento riguardava la detrazione delle spese per interventi edilizi relativi alla costruzione di un box pertinenziale. La Commissione ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che il ricorrente abbia diritto alle agevolazioni fiscali di cui alla legge 449/77 se pur gli interventi edilizi hanno riguardato la costruzione di autorimesse e posto auto.
Con l’appello l’Agenzia contesta la decisione che non tiene conto della circostanza che i pagamenti per i lavori non sono stati effettuati con bonifico bancario come richiede la legge e che tali rilievi sono stati mossi anche per gli anni d’imposta successivi a quello oggetto del giudizio (trattandosi di detrazioni fruibili in dieci rate) e per i quali non risulta che la contribuente abbia presentato ricorso. Si è costituita la contribuente che si oppone all’appello rilevando di aver già ampiamente dimostrato con il ricorso introduttivo di aver effettivamente pagato la somma relativa agli interventi edilizi per cui chiede la detrazione e che l’Agenzia delle entrate in realtà ha già riconosciuto come spettante la detrazione per gli anni 2006 e 2008. Rileva inoltre che non esiste un obbligo di legge da parte del contribuente dell’invio della comunicazione del bonifico al centro operativo di Pescara.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Come risulta dagli atti del giudizio di primo grado il bonifico per l’acquisto del box è stato effettuato, ma non è stata inviata la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara. L’omissione di tale comunicazione non può in alcun modo costituire un elemento ostativo al riconoscimento della detrazione. Del resto la contribuente, come innanzi riferito, ha provato di aver effettuato il pagamento per il quale parte venditrice ha rilasciato ampia quietanza, come risulta nell’atto notarile. Peraltro, come riferito da parte appellata, per altre due annualità l’Agenzia, in contraddizione con quanto ha sostenuto con il presente appello, ha ritenuto spettante la detrazione pur in assenza della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.
L’appello va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria regionale – Sezione 15 –
Respinge l’appello. Condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 500,00.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Trentino-Alto Adige sentenza n. 25 sez. II depositata il 23 aprile 2019 - Per usufruire delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 non esiste più alcun obbligo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 giugno 2019, n. 15359 - L'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede che, in caso di irrogazione di sanzione, il contribuente può «definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13044 - La previsione dell'aliquota Iva agevolata del 4% di cui al punto 39 della tabella A del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla…
- Interventi autonomi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione di un'autorimessa pertinenziale - limite di spesa ammesso alla detrazione - Articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - Risposta 28 agosto 2020, n. 285…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 - La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3292 depositata il 5 febbraio 2024 - Quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…