COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6903 sez. 15 del 14 novembre 2016

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE – OMESSA COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BONIFICO BANCARIO – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – SUSSISTE

Svolgimento del processo

L’agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza, n. 13282/39/15, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla signora O.M. contro la cartella di pagamento per omesso e/o carente versamento di Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi relativamente all’anno d’imposta 2007. In particolare, l’accertamento riguardava la detrazione delle spese per interventi edilizi relativi alla costruzione di un box pertinenziale. La Commissione ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che il ricorrente abbia diritto alle agevolazioni fiscali di cui alla legge 449/77 se pur gli interventi edilizi hanno riguardato la costruzione di autorimesse e posto auto.

Con l’appello l’Agenzia contesta la decisione che non tiene conto della circostanza che i pagamenti per i lavori non sono stati effettuati con bonifico bancario come richiede la legge e che tali rilievi sono stati mossi anche per gli anni d’imposta successivi a quello oggetto del giudizio (trattandosi di detrazioni fruibili in dieci rate) e per i quali non risulta che la contribuente abbia presentato ricorso. Si è costituita la contribuente che si oppone all’appello rilevando di aver già ampiamente dimostrato con il ricorso introduttivo di aver effettivamente pagato la somma relativa agli interventi edilizi per cui chiede la detrazione e che l’Agenzia delle entrate in realtà ha già riconosciuto come spettante la detrazione per gli anni 2006 e 2008. Rileva inoltre che non esiste un obbligo di legge da parte del contribuente dell’invio della comunicazione del bonifico al centro operativo di Pescara.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come risulta dagli atti del giudizio di primo grado il bonifico per l’acquisto del box è stato effettuato, ma non è stata inviata la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara. L’omissione di tale comunicazione non può in alcun modo costituire un elemento ostativo al riconoscimento della detrazione. Del resto la contribuente, come innanzi riferito, ha provato di aver effettuato il pagamento per il quale parte venditrice ha rilasciato ampia quietanza, come risulta nell’atto notarile. Peraltro, come riferito da parte appellata, per altre due annualità l’Agenzia, in contraddizione con quanto ha sostenuto con il presente appello, ha ritenuto spettante la detrazione pur in assenza della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

L’appello va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria regionale – Sezione 15 –

Respinge l’appello. Condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 500,00.