CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2145 – La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento determina l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla società contribuente, della sentenza impugnata per cassazione