CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9296
Cartella esattoriale – Pagamento dei contributi di disoccupazione involontaria, cig, cigs e mobilità – Nullità della cartella per indeterminatezza del suo contenuto, per carenza di motivazione, per violazione dei requisiti previsti dal D.M. n. 321/1999
Rilevato che
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 496/2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da ENIA s.p.a. (ora Iren s.p.a a seguito della fusione di E. s.p.a ed I. s.p.a.) confermando la sentenza di primo grado resa nei riguardi di Inps e di Equitalia Centro s.p.a. e relativa alla opposizione a cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva preteso il pagamento dei contributi di disoccupazione involontaria, cig, cigs e mobilità e connesse sanzioni civili;
la Corte territoriale, dato atto che l’opposizione era stata incentrata sulla violazione dell’art. 24, terzo comma, d.lgs. n. 46 del 1999, sulla nullità della cartella per indeterminatezza del suo contenuto, per carenza di motivazione, per violazione dei requisiti previsti dal DM 321/99 e per mancata esplicazione dei criteri contabili utilizzati, nonché, nel merito, sulla esistenza dell’obbligo contributivo, ha osservato che correttamente il Tribunale di Parma aveva accertato l’inammissibilità dell’opposizione essendo stata proposta il 26 marzo 2008, a fronte della esecuzione della prima notifica della cartella in data 25 gennaio 2006 e non assumendo rilievo la circostanza che l’INPS aveva sospeso < fino nuova comunicazione> la riscossione del credito, trattandosi di mero provvedimento assunto in sede amministrativa, né rilevava il fatto che fosse decorso un periodo superiore ad un anno dalla notifica della cartella, trattandosi di termine previsto solo per l’espletamento della procedura esecutiva;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione Irem s.p.a. sulla base di due motivi: 1) violazione e o falsa applicazione dell’art. 24, commi 3 e 5, d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 39 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. , degli artt. 273, 274 e 295 c.p.c., nonché motivazione omessa e o illogica su un punto essenziale della controversia in ragione del fatto che l’iscrizione a ruolo, a cui era seguita una prima notificazione della cartella il 25 gennaio 2006 ed una successiva notificazione il 15 febbraio 2008, era stata eseguita pur in pendenza – sin dall’anno 2004- della causa con la quale la società si era opposta agli atti di accertamento dai quali anche la cartella in oggetto era scaturita, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere all’esame dei motivi esposti e riunire il processo agli altri pendenti per le stesse questioni, stante la litispendenza evidenziata, ovvero sospendere il procedimento nell’attesa della loro definizione; 2) violazione e o falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 50, commi 1 e 2, d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 12 d.lgv. n. 476/1999, dell’art. 481 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., nonché motivazione omessa e o illogica, laddove la sentenza impugnata non aveva considerato che era decorso l’anno, previsto dall’art. 50, commi 1 e 2, d.p.r. n. 602/1973, dalla notificazione della cartella ed entro il quale l’esecuzione doveva iniziare, per cui erano venuti meno gli effetti che si ricollegano alla notificazione della cartella di pagamento e non avendo Equitalia effettuato l’avviso di mora si era verificata una rinuncia agli effetti della prima notifica intervenuta il 25 gennaio 2006; dunque, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere tardiva l’opposizione senza neanche tenere conto che l’Inps, nelle more dell’opposizione all’accertamento, aveva sospeso la riscossione del credito e ciò non poteva non comportare la sospensione del termine per proporre l’opposizione;
resistono con controricorso Inps ed Equitalia Centro s.p.a., quest’ultima ha depositato memoria;
Considerato che
i motivi, così come articolati, connessi dall’unicità del tema del corretto espletamento della procedura di riscossione della contribuzione cd. Minore (cig, cigs, disoccupazione involontaria e mobilità), vanno trattati congiuntamente e sono infondati;
è infondato il rilievo dì difetto di legittimazione passiva sollevato in controricorso da Equitalia (anche nella prospettiva della regolazione delle spese di giudizio) in ragione del fatto che la ricorrente non ha riproposto nel giudizio di legittimità le lagnanze relative alla regolarità formale della cartella esattoriale opposta, posto che il ricorso propone anche specifiche questioni relative all’esercizio dell’attività di esecuzione del credito contributivo portato dalla cartella di competenze del concessionario per la riscossione che mantiene, dunque, la legittimazione a contraddire anche in questo giudizio di legittimità (quanto alla proiezione processuale dei rapporto tra ente impositore e concessionario per la riscossione vd. Cass. n.16425 del 2019 con gli approfondimenti ivi contenuti); la tesi sostenuta dalla ricorrente mira a superare la incontestata circostanza che l’opposizione alla cartella di pagamento oggetto di causa non è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla prima notificazione della cartella stessa (25 gennaio 2006) ma solo il 26 marzo 2008; in particolare, si sostiene, a tal fine, che da tale prima notificazione non potrebbe discendere l’effetto di irretrattabilità della pretesa contributiva in ragione del fatto che alcuni accertamenti ispettivi erano stati opposti in sede amministrativa e poi giudiziaria e non era intervenuta alcuna intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973, per cui la cartella di pagamento notificata il 25 gennaio 2006 avrebbe perso ogni efficacia, allo stesso modo del precetto laddove sia decorso, senza il compimento di atti esecutivi, il termine di efficacia di 90 giorni ex art. 481 c.p.c.; tale tesi non risponde alla ricostruzione sistematica della procedura di riscossione dei contributi previdenziali di cui al d.lgs. n. 46 del 1999 che questa Corte di legittimità ha avuto modo di tracciare;
in particolare, si è affermato che :
– quanto al profilo preliminare della sussistenza di un interesse della ricorrente a far valere ancora in questa sede i profili di illegittimità della iscrizione a ruolo, in pendenza di impugnazione di accertamento ispettivo, va ricordato che laddove (come nel caso di specie) l’opposizione a cartella contenga anche ragioni di merito, valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo, non sussiste – in presenza di un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria – un interesse concreto e attuale della parte a far valere l’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile ( Cass. n. 12025 del 2019);
– inoltre, laddove ( come nel caso di specie) il medesimo ruolo, già comunicato con precedente cartella, sia oggetto di ulteriore comunicazione con nuova cartella, si è chiarito ( Cass. n. 19270 del 2018) che l’opposizione avverso tale seconda cartella pur in sé ammissibile – trattandosi di titoli giuridici distinti – impone che non vengano riproposti motivi che erano da dedurre contro la prima, restando altrimenti preclusa nel merito la concreta possibilità di opporsi alla seconda cartella, con conseguente definitività del ruolo; applicando tali principi alla concreta fattispecie in esame, discende appunto che la mancata tempestiva opposizione alla prima notifica della cartella ha comportato l’irretrattabilità del credito iscritto a ruolo e la giuridica impossibilità di proporre, attraverso l’opposizione alla cartella successivamente notificata, le medesime ragioni relative al merito della debenza dei contributi che si sarebbero dovuto proporre prima;
la sentenza impugnata, seppure affermando in modo non corretto che la parte fosse decaduta dalla possibilità di proporre opposizione avverso la cartella notificata il 15 febbraio 2008, ha comunque confermato il rigetto dell’opposizione alla cartella stessa e ciò è conforme a diritto, per cui il ricorso è comunque infondato dovendo procedersi solo alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.; in particolare, va ricordato ( Cass. n.19270 del 2018 cit.) che la cartella esattoriale altro non è che l’atto di comunicazione, con funzioni anche esecutive, del ruolo c.d. esattoriale (art. 25 d.p.r. 602/1973), sicché la cartella notificata nel 2008 non può che essere giuridicamente diversa da quella notificata nel 2006;
identico può essere invece, ed in concreto in questo caso pacificamente lo è, il ruolo comunicato attraverso tali cartelle;
parimenti non corretto è ritenere che il decorso del termine a seguito della prima notifica fosse in sé preclusivo dell’opposizione avverso la seconda cartella;
l’opposizione avverso una successiva cartella può essere in sé inammissibile, se con essa vengano riproposti motivi che erano da dedurre avverso la prima cartella, ma la definizione, in qualunque modo, del processo avverso la prima cartella non necessariamente preclude l’azione contro la seconda;
è infatti evidente che, nel lasso temporale tra la successiva notifica di due cartelle, si possono determinare fatti estintivi del diritto sostanziale; in definitiva, corretta la motivazione della sentenza impugnata nei sensi sopra espressi, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo per ciascun controricorrente;
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ciascun controricorrente;- in Euro 14.000 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
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