CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 24953
Invalidità – Accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie – Benefici economici – Riconoscimento
Fatti di causa
1) Con sentenza n. 781 del 2018, il Tribunale di Ragusa ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS ai sensi dell’art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., relativamente al giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art. 445-bis c.p.c., promosso da G.M. onde accertare la propria condizione di portatore di handicap grave, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 l. n. 104/1992 e ha condannato l’INPS a rifondergli le spese di lite.
2) Il Tribunale ha respinto la tesi dell’INPS tendente a far dichiarare l’inammissibilità della richiesta di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in ragione della mancata esplicitazione del diritto che si sarebbe fatto valere nella successiva fase di merito, con la conseguenza che il ricorso risultava essere stato presentato per il mero accertamento di uno status.
3) Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. G.M. non ha svolto attività difensiva.
4) La causa è stata rimessa all’udienza pubblica, con ordinanza n. 27919 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte, per il suo rilievo nomofilattico.
Ragioni della decisione
5) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 445 bis e 100 c.p.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3. L’istituto ricorrente lamenta la erronea valutazione del Tribunale riguardo alla ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. per l’ipotesi dello stato di handicap. Sostiene, in sintesi, che trattandosi di accertamento medico non legato ad una specifica prestazione ma ad una serie di benefici, resterebbe esclusa l’ammissibilità dell’accertamento del mero status di soggetto portatore di handicap grave, in quanto difetterebbe l’interesse ad agire che, nel procedimento in questione, è correlato alla specifica prestazione richiesta posta alla base dell’accertamento medico-legale.
6) Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D. Lgs. n. 203 del 2005, art. 130 convertito in L. n. 248 del 2005, della L. n. 104 del 1992, art. 3 comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la parte in cui il Tribunale, pur valutando che l’Inps non avrebbe potuto interloquire rispetto ai benefici ricollegabili allo stato di handicap, in quanto estranei al suo ambito di competenza, non ha ritenuto di integrare il contraddittorio con i soggetti interessati alla erogazione dei benefici medesimi.
7) Il tema proposto dai due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, nonché dalla ordinanza interlocutoria, è quello della ammissibilità, nei confronti dell’INPS, dello strumento processuale dell’ATPO di cui all’art. 445 bis c.p.c., là dove sia richiesto esclusivamente l’accertamento delle condizioni psico fisiche di handicap, senza che sia specificato il beneficio connesso a tale accertamento.
8) Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell’ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione […]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
9) La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l’intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a “doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell’inclusione oltre la mera assistenza.
10) La legge n. 104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio (così l’art. 6, rubricato “Prevenzione e diagnosi precoce”); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
11) Tali specifiche previsioni risultano correlate, come tutti i benefici dalle stesse riconosciuti, alla certificazione di sussistenza dell’handicap da parte della Commissione Tecnica (art. 3, comma 3, e art. 4, l. n. 104 del 1992).
Le disposizioni della legge n. 104/1992 che si pongono a valle dell’accertamento sanitario di cui all’art. 3 configurano, come si riconosce in dottrina, pieni diritti in capo al portatore di handicap ed ai soggetti che se ne prendono cura stabilmente ed è per questa ragione che va riconosciuto uno status proprio al portatore di handicap.
12) La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019; Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, attribuisce ad un soggetto (“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) nei confronti di altri soggetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n. 104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss. cit.
13) Già Cass. civ. Sez. Unite, 3 agosto 2000, n. 52 ebbe modo di affermare che anche quando si invochi la tutela giudiziaria di mero accertamento, così come avviene per qualsiasi tutela giudiziaria contenziosa, oggetto può esserne soltanto un diritto, ossia una situazione giuridica concreta anche se futura, e non meri fatti anche se giuridicamente rilevanti.
Ciò perché va garantito il diritto di difesa della controparte, protetto dall’art. 24, secondo comma, Cost., che può essere in concreto esercitato solo se il titolare sia in grado di conoscere esattamente i punti su cui difendersi, vale a dire il bene preteso dall’attore ed il danno che per lui, convenuto, deriverebbe dall’accoglimento della domanda.
14) Si è affermato anche che la nozione di status, al di là delle espressioni tipicamente adoperate dalla legge (ad es. nell’art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.), per riferirsi ad una posizione di appartenenza ad una comunità dalla quale nasce una serie a priori indeterminata di altre situazioni soggettive, attive e passive, in seguito allo sviluppo della tutela, legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, si è ampliata intendendosi quale posizione soggettiva, di sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua.
Nonostante risulti impossibile definirne a priori il contenuto, tale posizione giuridica può essere accertata in sede giudiziaria, e più precisamente possono esserne accertati i fatti costitutivi, poiché il convenuto può valutarne, sia pure con approssimazione, gli effetti per lui svantaggiosi e così apprestare la propria difesa. L’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) è poi dato dalla contestazione dello status da parte di soggetto controinteressato.
15) Deve pure ricordarsi che, confermando l’impostazione tracciata dalle Sezioni Unite del 2000, questa Corte (Cassazione n. 18233 del 2011) ha pure avuto modo di esplicitare la natura assistenziale dei vantaggi connessi all’accertamento dello stato di handicap, riconoscendo la rilevanza del medesimo accertamento effettuato ai sensi della legge n. 104/1992 anche nei rapporti tra privati, affermando che poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap “sub specie” di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell’handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza.
16) Guardando, poi, agli aspetti relativi al procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della tutela, viene in rilievo l’art. 20 della legge n. 102/2009 che disciplina, con inevitabili conseguenze anche sul piano processuale, il sistema di accertamento dello stato psico fisico descritto dal citato art. 3 della legge n. 104/1992. In particolare, viene modificato il disposto dell’art. 10, comma 6, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla finanziaria per il 2006) convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e sull’Inps si concentra la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell’handicap giacché l’istituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall’Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava l’Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell’economia e delle finanze.
17) Recita il novellato art. 10, comma 6, cit., «a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’Inps delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di (…) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all’Inps», presso le sedi provinciali territorialmente competenti.
18) A questo contesto normativo va agganciato il disposto dell’art. 38 della legge 15 luglio 2011, n 111, che, al fine rendere maggiormente economica l’azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l’istituto processuale dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L’art. 445-bis c.p.c. prevede, come è noto, che «nelle controversie in materia di […] handicap e disabilità, […], chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente […] istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere». Tale accertamento costituisce «condizione di procedibilità della domanda» eccepibile dal convenuto e/o rilevabile d’ufficio dal giudice a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza.
19) La novella (a far tempo dal 1° gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l’ambito di operatività dell’art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell’handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l’Inps (unico legittimato passivo) sorga in merito all’accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario.
20) Se, dunque, l’handicap è qualificato e disciplinato esplicitamente dalla legge come una condizione psico fisica apprezzabile dal punto di vista medico legale e da accertare seguendo un procedimento amministrativo specifico, come tale funzionale al successivo riconoscimento di svariate misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione che l’handicap genera, tale condizione della persona assume un pieno rilievo giuridico, assimilabile a quello che si suole definire quale forma di status moderno, generato dalla pulsione della legislazione ordinaria verso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al raggiungimento di una eguaglianza sostanziale tra i cittadini (art. 3, secondo comma, Cost.).
Dunque, l’istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l’interesse ad attivare il procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo.
21) Lo spessore e la oggettiva rilevanza che il diritto positivo riconosce alla situazione del soggetto nei cui confronti risulti accertato l’handicap, ovvero a chi dello stesso si prenda stabilmente cura, dimostrano che l’ordinamento ne ha fatto una fattispecie completa e non frazionaria che restituisce, successivamente e nell’arco della intera esistenza quotidiana, alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l’inserimento sociale determina; dunque, riconoscere a ciascuno l’interesse al mero accertamento dello stato di handicap non determina alcuna contraddizione rispetto al principio più volte espresso da questa Corte di cassazione, secondo il quale è inammissibile la domanda di accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (ex multis vd. Cass. n. 22 del 2019; Cass. n. 9013 del 2016).
22) In definitiva, il ricorso va rigettato.
23) Nulla va disposto per le spese del giudizio in favore di G.M. che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuti.
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