AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2022, n. 348
Rimborsi spese amministratori locali – Regime fiscale dei rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare (Presidente e componenti del Comitato esecutivo) facente parte di una regione a statuto speciale – Articolo 52 del Tuir
QUESITO
La Comunità Collinare Istante rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale del XXX, n. XXX (di seguito LR), le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni della Regione XXX (di seguito, Regione) sono individuate nelle Convenzioni, nelle Comunità di montagna e nelle altre Comunità. In base all’articolo 21, comma 1, della LR, il Consorzio della Comunità Collinare della Regione XXX – istituito fra i Comuni di XXX – è trasformato di diritto, dal 29 settembre 2020, in Comunità Collinare de XXX.
L’articolo 12, comma 1, della LR prevede che sono organi della Comunità l’Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo. Il Presidente è eletto dai componenti dell’Assemblea, a maggioranza assoluta, in base all’articolo 14 della LR. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall’Assemblea, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della LR.
Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della LR . Con delibera del 10 giugno 2021, n. 913, la Giunta regionale della Regione ha fissato, per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo dell’Istante, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato, pari a un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo.
Nel delineato contesto normativo, l’Istante ha chiesto se i predetti rimborsi in favore dei propri amministratori locali siano o meno rilevanti ai fini IRPEF.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i rimborsi forfettari spettanti ai propri amministratori locali non siano fiscalmente rilevanti in base a quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni».
In applicazione della suddetta norma, che richiama espressamente la legge n. 816 del 1985 successivamente abrogata dall’articolo 274, comma 1, lettera o), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.
Relativamente alle modalità di determinazione di tali redditi, l’articolo 52, comma 1, del Tuir, rinvia, in quanto compatibili, alle modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del Tuir, salve le specifiche deroghe previste dal medesimo comma 1 del richiamato articolo 52.
Fra queste, rileva, per quanto di interesse, la deroga contenuta nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 52, secondo cui «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».
Si tratta, in buona sostanza, delle somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. In tale occasione, il dubbio interpretativo era sorto in quanto il citato articolo 84 del TUEL e il successivo decreto di attuazione 12 febbraio 2009 del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, avevano introdotto un sistema di rimborso forfetario, in luogo di quello analitico, previsto in precedenza.
La citata risoluzione n. 224/E del 2009 ha riconosciuto l’esenzione fiscale di detti rimborsi, ancorché forfetari, tenuto conto della stretta correlazione tra l’effettività dell’impegno istituzionale reso e i rimborsi medesimi, risultante dal comma 2 del citato articolo 84 del TUEL, secondo cui la misura dei predetti rimborsi è operata dal dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall’amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta. Con riferimento al caso di specie, si premette che la Regione è una regione a statuto speciale.
L’articolo 1, comma 2, del TUEL stabilisce che «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».
La legge costituzionale del XXX, n. XXX, recante lo Statuto speciale della Regione, all’articolo 4, comma 1-bis, stabilisce che la Regione ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. In attuazione della suddetta legge costituzionale, è stato emanato il decreto legislativo del XXX, n. XXX («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione … [XXX] in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), il cui articolo 14 prevede che spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali.
La legge regionale della Regione del XXX, n. XXX (recante «Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del …[la Regione] e istituzione degli Enti di decentramento regionale», di seguito LR), all’articolo 3 prevede che le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni della Regione sono individuate nelle Convenzioni, Comunità e Comunità di montagna. Il successivo articolo 6, comma 1, definisce le Comunità come «enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali».
Il comma 2 aggiunge che le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
L’articolo 12, comma 1, della LR prevede che sono organi della Comunità l’Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo. Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della LR . In particolare, il Presidente – che rappresenta legalmente la Comunità e presiede il Comitato esecutivo – è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale (articolo14). Il Comitato esecutivo – costituito dal Presidente nonché da un numero di componenti variabile a seconda del numero dei componenti dell’Assemblea – è eletto dall’Assemblea.
Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale (articolo 15).
Con particolare riferimento agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri componenti del Comitato esecutivo della Comunità, la legge regionale della Regione del XXX, n. XXX, all’articolo 41, comma 3, lettera h), stabilisce che, ai predetti soggetti compete, oltre alla indennità di funzione, un rimborso, anche forfetario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato.
Con delibera del 10 giugno 2021, n. 913, la Giunta regionale della Regione ha fissato, per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo dell’Istante, ai sensi del menzionato articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale n. XXX del XXX, oltre all’indennità di funzione, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato, pari a un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo.
Nel delineato contesto normativo, tenuto conto che il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e che pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare – in linea con le indicazioni fornite nella citata risoluzione n. 224/E del 2009 a proposito dei rimborsi forfetari percepiti dagli amministratori di un Comune appartenente a una regione a statuto ordinario – l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.
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