Ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati all’invio telematico del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta
 

LIPE: Soggetti esonerati

Non tutti i contribuenti sono obbligati all’invio della LIPE, vi sono soggetti eclusi da tale adempiment. I soggetti  esonerati dalla sua presentazione sono coloro che non sono obbligati a:

  • presentare la dichiarazione annuale IVA;
  • effettuare le liquidazioni periodiche IVA.

In particolare:

  • l’obbligo di invio della comunicazione trimestrale IVA non sussiste in caso di assenza di dati da indicare all’interno del quadro VP, come ad esempio nel caso di contribuenti che durante il corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcun tipo di operazione, né attiva e né passiva;
  • l‘obbligo di invio della comunicazione trimestrale IVA sussiste in caso di necessità di dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il contribuente dovrà inviare una sola comunicazione anche nei casi di imposte per più attività.

 

L’Agenzia delle Entrate, a seguito del D.L. n. 41 del 2021, a partire dal  1° luglio 2021, provvede in via sperimentale alla predisposizione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA “precompilate”. Le suddette bozze sono predisposte per i soggetti passivi IVA individuati dal provvedimento n. 183994 dell’ 8 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

La platea dei soggetti passivi IVA, nei cui confronti in via sperimentale vengono messe a disposizione le bozze delle LIPE, è stata ampliato con provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, il quale prevede che oltre ai soggetti indicati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021 (soggetti che adottano il regime IVA per cassa) sono inclusi i:

  1. soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;;
  2. soggetti che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
  3. soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, ad esempio, i produttori agricoli o chi svolge attività agricole connesse o gli agriturismi, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto IVA, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413 o le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I suddetti contribuenti possono, accedendo al cassetto fiscale, convalidare le bozze dei registri IVA, oppure modificare e integrare i dati in esso indicati.

LIPE: compilazione 

La compilazione prevede che per ogni liquidazione va compilato un apposito modulo. Pertanto si avrà la seguente situazione:

  • il contribuente mensile dovrà procedere alla compilazione tre moduli per ogni mese del trimestre da comunicare;
  • il contribuente trimestrale compilerà un solo modulo.

Le istruzioni ed il modello sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello è composta dal:

  • frontespizio;
  • quadro VP.

La compilazione del frontespizio prevede l’indicazione dei dati identificativi del contribuente, dell’impegno alla presentazione e l’anno d’imposta.

Nel quadro VP, vanno indicati i dati relativi alla liquidazione periodica, in particolare:

  • Rigo VP2, totale delle vendite al netto dell’IVA, nel trimestre di riferimento;
  • Rigo VP3, totale degli acquisti nazionali, intracomunitari ed esteri al netto dell’IVA nel trimestre di riferimento;
  • Rigo VP4, ammontare dell’IVA a debito, ossia l’IVA che hai versato nel trimestre di riferimento;
  • Rigo VP5, importo totale dell’IVA sugli acquisti nel trimestre di riferimento;
  • Rigo VP6, devi scrivere lo scarto tra Vp4 e VP5 se il risultato è positivo. Se il risultato è negativo, allora devi indicarlo nella colonna 2, ma senza il meno. Quindi, se per esempio la differenza tra VP4 e VP5 è – 3000, nella colonne 2 devi scrivere solo 3000;
  • Rigo VP7, eventuale tuo debito IVA del trimestre scorso, non pagato perché minore di 25,83 euro;
  • Rigo VP8, IVA a credito del trimestre precedente;
  • Rigo VP9, IVA a credito anno precedente;
  • Rigo VP10, IVA pagata per l’eventuale prima vendita di automobile su territorio nazionale, auto comprata da Paesi intracomunitari;
  • Rigo VP11, crediti di imposta usati nel trimestre, tranne quelli compensati con F24;
  • Rigo VP12, interessi dovuti in caso di liquidazione trimestrale (tasso di interesse pari all’1%);
  • Rigo VP13, acconto dovuto, (anche se non lo hai ancora pagato);
  • Rigo VP14; nella colonna 21 l’IVA da versare; nella colonna 2 l’importo a credito.

In caso vi sia un credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno precedente si dovrà compilare il quadro VP9 al fine di poter procedere sia la compensazione tramite F24 (compensazione interna) sia la detrazione interna alle liquidazioni IVA periodiche dei periodi successivi.

LIPE: scadenze per il 2023

Le scadenze sono state stabilite entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
 

Il calendario con le scadenze è riportato all’interno della tabella riassuntiva.

Periodo di riferimentoVersamento IVAInvio telematico LIPE
gennaio16 febbraio 202331 maggio 2023
febbraio16 marzo 202331 maggio 2023
marzo17 aprile 202331 maggio 2023
1° trimestre16 maggio 202231 maggio 2023
aprile16 maggio 202316 settembre 2023
maggio16 giugno 202316 settembre 2023
giugno17 luglio 202316 settembre 2023
2° trimestre21 agosto 202316 settembre 2023
luglio21 agosto 202330 novembre 2023
agosto18 settembre 202330 novembre 2023
settembre16 ottobre 202330 novembre 2023
3° trimestre16 novembre 202330 novembre 2023
ottobre16 novembre 202328 febbraio 2024
novembre18 dicembre 202328 febbraio 2024
dicembre16 gennaio 202428 febbraio 2024
4° trimestre18 marzo 202428 febbraio 2024

La comunicazione LIPE (Liquidazione Periodica IVA) dovrà essere inviata telematico sulla base di apposite specifiche tecniche. Per la formazione del file, oltre ai programmi di contabilità e dichiarativi, è possibile utilizzare. gratuitamente, l’apposito programma messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate..

La normativa sulle specifiche tecniche prevede che occorre predisporre un file xml il cui contenuto riporterà i seguenti dati:

  • identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • dell’eventuale dichiarante.

Una volta formato il file xml, contenete i dati da inviare, accedendo al portale web “Fatture e Corrispettivi” sezione ,  per trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è necessario procedere:

  • al controllo, mediante l’apposita funzione presente sul portale web “Fatture e Corrispettivi”;
  • all’apposizione della firma, attraverso la funzione Sigillo;
  • all’invio telematico.

LIPE: Sanzioni 

Per i casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche la sanzioni amministrative prevista è stabilita per un importo compreso tra i 500 euro e i 2.000 euro.

 

LIPE: Ravvedimento operoso e modalità di versamento

Qualora la comunicazione LIPE non sia stata inviata entro il termine previsto, la stessa potrà essere inviata in ritardo pagando la relativa sanzione usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

La sanzione sarà modulata a secondo del ritardo per l’invio, di seguito una tabella con la determinazione della sanzione in funzione dei giorni di ritardo.

 

Ritardo rispetto alla scadenza
(entro)
 Importo sanzione
15 gg 27,80 € (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250)
90 gg 55,56 € (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500)
12 mesi 62,50 € Euro 62,50 (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500)
24 mesi 71,43 € (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500)
Oltre 24 mesi 83,33 €  (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500)
dopo la constatazione della violazione Euro 100 (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500)

Il versamento della sanzione dovrà essere effettuato con l’invio del Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando l’anno di riferimento e l’importo a debito da versare.

 

Modello e istruzioni – Liquidazioni periodiche Iva