PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023

Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 1

Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2

Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

Art. 3

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.