L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con le circolari 27/E/2017 e 28/E/2017, che le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment nel determinare l’acconto IVA, secondo uno dei tre metodi previsti (storico, previsionale o effettivo), sono tenute a considerare anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti. L’acconto IVA dovrà essere calcolato unitariamente considerando anche l’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2019, con applicazione del regime ordinario, non avendo una base di riferimento 2018;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario ex 398/1991;
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento e spettacolistiche (articolo 74, comma 6, e 74-quater D.P.R. 633/1972).