AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 146 del 24 gennaio 2023
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Cessione partecipazioni – Perdite su crediti – Art. 101, c. 5, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA è una holding di partecipazioni a capo del Gruppo BETA che opera nel settore immobiliare.
Nel mese di ____ 2019, ALFA ha ceduto quasi tutte le sue partecipazioni. Prima della cessione, il Gruppo BETA era composto come di seguito evidenziato.
ALFA deteneva il controllo diretto di DELTA. Tramite quest’ultima società, ALFA deteneva partecipazioni indirette in diverse società immobiliari: ZETA, TETA, OMEGA, GAMMA, EPSILON.
Il Gruppo BETA ha affrontato difficoltà economiche e finanziare, soprattutto a partire dall’esercizio ____. ALFA e le società controllate hanno perso l’intero capitale sociale e i rispettivi patrimoni netti sono divenuti tutti negativi. A partire dal______, pertanto, le società sono state poste in liquidazione volontaria.
ALFA e le società controllate hanno sottoscritto, in data______, un accordo di ristrutturazione dei debiti con i propri creditori e, in data______, un accordo di ristrutturazione con il Gruppo OMICRON, entrambi ai sensi dell’articolo 182bis del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, ”legge fallimentare”.
In data _____, tali accordi sono stati omologati dal_______, divenendo efficaci a partire dal_____.
Gli accordi di ristrutturazione riguardano l’ingente quantità di debiti finanziari accumulati dal Gruppo BETA. Gli accordi prevedono, fra l’altro, la ”rinuncia ora per allora”, da parte dei creditori coinvolti, rispetto ai crediti rimasti eventualmente insoddisfatti in ragione dell’esecuzione degli accordi medesimi.
Più precisamente, la clausola _____ degli accordi di ristrutturazione stabilisce che ”_______”
In data_______, il Gruppo BETA è stato oggetto di una parziale riorganizzazione, in funzione di una successiva cessione. ALFA ha ceduto in favore di LUX, società con sede in Lussemburgo, l’intera partecipazione in DELTA e, con essa, il controllo di ZETA, TETA, OMEGA e EPSILON, unitamente a crediti vantati nei confronti di queste ultime per complessivi_______.
A seguito dell’operazione di cessione, ALFA ha mantenuto solo la partecipazione diretta nella società GAMMA
Nel dettaglio, la cessione dei crediti ha riguardato:
a) crediti vantati nei confronti della controllata diretta DELTA per complessivi ______(valore nominale);
b) crediti vantati nei confronti delle controllate indirette per un totale di complessivi _______(valore nominale).
I crediti infragruppo originano da finanziamenti e operazioni commerciali direttamente intercorse tra ALFA e le società controllate. La cessione dei crediti è avvenuta pro soluto, vale a dire senza prestazione di alcuna garanzia da parte del cedente circa la solvibilità del debitore ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile.
Inoltre, il prezzo della cessione dei crediti è stato fissato al valore simbolico di euro 1, comportando una minusvalenza in capo a ALFA pari al valore nominale degli stessi. Per la cessione della partecipazione in DELTA (e con essa delle altre società indirettamente controllate) è stato convenuto il prezzo di________.
ALFA adotta i principi contabili nazionali. La cancellazione dei crediti dal bilancio è avvenuta, sulla base del principio contabile OIC 15, con effetto dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel corso del quale ha avuto luogo la cessione pro soluto a LUX.
Ciò premesso, la Società Istante chiede chiarimenti in relazione alle perdite su crediti generate dalla sopra descritta operazione. In particolare, ALFA chiede se le perdite su crediti nei confronti delle società indirettamente controllate siano deducibili ai fini delle imposte dirette nel 2019, anno di imposta in cui avviene l’operazione di cessione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società Istante ritiene che debba essere effettuata una distinzione tra il trattamento fiscale delle perdite su crediti vantati nei confronti della DELTA e le perdite relative alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle controllate indirette.
DELTA è una società direttamente controllata da ALFA. L’Istante sottolinea che gli accordi di ristrutturazione prevedono, fra l’altro, la rinuncia espressa da parte dei singoli creditori, incluso quindi il socio ALFA, ai crediti eventualmente rimasti insoddisfatti in esecuzione degli accordi stessi. A parere di ALFA, la cessione dei crediti realizza, anticipandone gli effetti, la rinuncia prevista in base agli accordi di ristrutturazione. In altri termini, la cessione a LUX del credito nei confronti della controllata diretta dovrebbe essere qualificata come rinuncia al credito (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 70 del 2008). La conseguente minusvalenza sarà quindi resa indeducibile ai fini fiscali. L’importo della minusvalenza sarà poi portato a incremento del costo fiscale della partecipazione in DELTA (cfr. articolo 94, comma 6, del TUIR).
Per quanto riguarda, invece, la cessione dei crediti nei confronti delle controllate indirette, l’Istante non ritiene applicabile la disciplina di cui al comma 6 dell’articolo 94 del TUIR, dovendosi fare riferimento alla disciplina generale delle perdite su crediti contenuta nell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
La deducibilità delle perdite su crediti è consentita laddove sussistano elementi di certezza idonei a dimostrare la perdita di valore del credito, come in caso di assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale. Nel caso specifico, sono presenti gli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182bis della Legge Fallimentare.
Inoltre, la perdita in capo all’Istante si inquadra tra quelle derivanti da atti realizzativi, essendosi essa verificata mediante cessione pro soluto in favore di LUX al prezzo di euro 1.
Con riferimento alla società LUX, l’Istante tiene a specificare che si tratta di un veicolo di investimento costituito secondo il diritto lussemburghese__________.
L’oggetto sociale di LUX consiste______________. Pertanto, ALFA ritiene che le perdite generate dalla cessione dei crediti nei confronti delle controllate indirette siano deducibili ai fini delle imposte dirette nell’anno di imposta 2019.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il quesito prospettato nell’istanza di interpello riguarda le perdite su crediti della società ALFA.
In generale, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 101 del TUIR.
L’articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce che ”le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” e che ”gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Come chiarito con Circolare 4 giugno 2014, n. 14/E, par. 1.1, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel comma 5 dell’articolo 101 del TUIR sussiste nel caso di cessione pro soluto dei crediti con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. La vendita del credito con trasferimento sostanziale dei rischi è, infatti, una delle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal principio contabile OIC 15 (cfr. par. 71 e seguenti e appendice A dell’OIC 15, versione dicembre 2016).
Al caso di specie risultano comunque applicabili i chiarimenti resi con risoluzione dell’Agenzia delle entrate 29 febbraio 2008, n. 70/E considerando che l’istante pone un quesito relativo al particolare caso di una società in crisi economica che cede una partecipazione e contestualmente cede il credito nei confronti della controllata per il valore simbolico di euro 1.
In sintesi, la citata risoluzione chiarisce che la determinazione dei corrispettivi relativi, da un lato, all’alienazione del pacchetto partecipativo e, dall’altro, alla cessione del credito da finanziamento, è il frutto di un procedimento unitario nell’ambito del quale la dismissione del credito per un valore pressoché simbolico si giustifica con la necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta.
La società ha ceduto il pacchetto azionario annullando contestualmente il valore del proprio credito: ne deriva che al di là dell’aspetto formale relativo al trasferimento della titolarità del credito da finanziamento (il cui valore di cessione è assolutamente irrisorio) l’operazione di cessione della partecipazione, analizzata nel complessivo contesto negoziale in cui è stata posta in essere, trova la sua (definitiva) contropartita economica oltre che nel corrispettivo pagato, anche nella contestuale rinuncia al credito da parte della società cedente nei confronti della società dalla stessa controllata.
La rinuncia al credito da parte del socio è regolata dall’articolo 94, comma 6, del TUIR, secondo cui ”l’ammontare…della rinuncia ai crediti nei confronti della società” da parte dei soci della medesima ”si aggiunge al costo… (delle azioni o delle quote societarie, n.d.r.) …in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria”. Per effetto di tale disposizione, pertanto, la somma costituente la rinuncia al credito da finanziamento da parte del socio non è immediatamente deducibile dal reddito imponibile, dovendo essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società nei confronti della quale era vantato il credito oggetto di rinuncia.
Come affermato dalla stessa Società Istante, le conclusioni raggiunte nella risoluzione n. 70/E del 2008 possono essere confermate per la cessione dei crediti nei confronti di DELTA, atteso che ”la cessione a valore simbolico dei Crediti ha di fatto realizzato, anticipandone gli effetti, la rinuncia prevista in base agli Accordi di Ristrutturazione”.
Di conseguenza, la perdita su crediti nei confronti di DELTA risulta indeducibile e il costo del credito oggetto di rinuncia si aggiunge al valore fiscale della partecipazione detenuta da ALFA, secondo le disposizioni dell’articolo 94, comma 6, del TUIR.
Invece, nel caso delle società indirettamente controllate non può trovare applicazione l’articolo 94, comma 6, del TUIR, non trattandosi di rinuncia al credito da parte del ”socio”.
ALFA, infatti, detiene il controllo delle altre società debitrici per il tramite di DELTA.
Per quanto riguarda la cessione dei suddetti crediti, nell’istanza (pag. 4) viene specificato che ”ALFA adotta i principi contabili nazionali (OIC adopter). La cancellazione dei Crediti e dei Crediti Controllate Indirette dal bilancio è avvenuta, sulla base del principio contabile OIC 15 Crediti, con effetto dall’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019, nel quale ha avuto luogo la cessione”.
In considerazione della cessione pro soluto dei crediti verso le società indirettamente controllate al valore di euro 1 e della contestuale cancellazione dei medesimi crediti dal bilancio di esercizio, si concorda con la soluzione interpretativa formulata dalla Società Istante in quanto in tal caso si genera una perdita su crediti deducibile in base all’articolo 101, comma 5, del TUIR, nel presupposto, tuttavia, in questa sede non riscontrabile e suscettibile pertanto di appuramento nelle competenti sedi, che i principi contabili nazionali siano stati correttamente applicati dalla Società.
Infine, si ricorda che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda.
In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità (cfr. circolare 1 agosto 2013, n. 26/E, par. 7).
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