AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 02 gennaio 2019, n. 142083/RU
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – Disposizioni in materia di accisa sulla birra
Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito legge di Bilancio), che all’art. 1, commi da 689 a 691, reca disposizioni in materia di accisa sulla birra.
In particolare l’art. 1, comma 689, interviene sull’art. 1, comma 514, della legge n. 205/2017, che nella versione originaria fissava in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato l’aliquota di accisa sulla birra che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2019.
La modifica apportata assorbe la predetta misura e la riduce ulteriormente, rideterminando a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’aliquota di accisa sulla birra da euro 3,02 ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
L’art. 1, comma 690, lettera a), andando a sostituire il comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/1995, introduce una tassazione agevolata (riduzione del 40 per cento dell’aliquota ordinaria) in favore della birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti (NOTA 1) dall’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
L’attuazione della misura è demandata, dalla lettera b) del medesimo comma 690, ad apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, che deve definire, in particolare, l’assetto del deposito fiscale di produzione e le modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta.
Conseguentemente, in base a quanto statuito dall’art. 1, comma 691, della legge di Bilancio, l’aliquota di accisa agevolata troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di entrata in vigore del previsto decreto.
Fino a tale data l’aliquota di accisa da applicare alla birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri permane quella ordinaria.
—
Note:
(1) Ai fini di quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 1354/1962, il comma 4-bis intende per “piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto terzi.”
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