La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25108 depositata il 23 agosto 2023, intervenendo in tema di responsabilità dei soci di società estinta, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue – ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale – ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. S.U. n. 6070 e 6071 del 12/03/2013; conf., ex multis, Cass. n. 16362 del 30/07/2020). …”

La vicenda ha riguardato i soci di una società a responsabilità limitata, a cui era stato notificato un avviso di accertamento e l’Agenzia delle Entrate aveva agito nei confronti dei soci in ragione dell’estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. I soci avevano proposto ricorso alla CTP. I giudici di prime cure rigettarono il ricorso proposto dai contribuenti avverso un avviso di accertamento. I soci della srl proposero appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di appello accolsero parzialmente le doglianze dei ricorrenti. Uno dei soci propose ricorso in cassazione, avverso la sentenza di appello fondato, su quattro motivi e l’Agenzia depositava controricorso.
 
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente.

I giudici di legittimità hanno precisato che “… I soci di una società di capitali a base ristretta estinta rispondono dei debiti societari pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione (Cass. n. 31904 del 05/11/2021), indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, sicché AE ha interesse a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali, ad , utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si siano trasferiti ai soci (Cass. n. 26758 del 12/09/2022; Cass. n. 2 del 04/01/2022; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; Cass. n. 14446 del 05/06/2018; Cass. n. 897 del 16/01/2019; Cass. n. 9094 del 07/04/2017). …”

Infine per i giudici di piazza Cavour il socio può far valere, in sede di riscossione, le questioni concernenti l’effettiva percezione degli utili da parte dei soci della società estinta non sono idonee a paralizzare il superiore interesse 

Altro aspetto trattato dalla sentenza in commento riguarda il principio secondo cui qualora se la società di capitali che ha presentato ricorso contro l’avviso di accertamento si cancella dal Registro delle imprese a processo pendente, il processo prosegue nei confronti dei soci anche se non hanno riscosso nulla da bilancio finale di liquidazione (Cass. 7 aprile 2017 n. 9094 e Cass. 27 settembre 2022 n. 28064). 

In quanto  i soci in forza dell’art. 2495 c.c. (e dell’art. 36 del Dpr 602/1973), i soci di società di capitali rispondono dei debiti sociali, compresi quelli tributari, se hanno riscosso importi da bilancio finale di liquidazione.