In base al nuovo criterio il valore iniziale di iscrizione di un debito è dato dalla differenza tra il suo valore nominale e i relativi costi di transazione, premi, sconti, abbuoni non finanziari, correttamente attualizzata per tener conto del c.d. fattore temporale.
Per cui si rende necessario la individuazione dei costi di transazione ed è necessario innanzi tutto definirli.
Per il nuovo principio contabile OIC 19 i costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
Di seguite si un elenco, non esaustivo, dei costi marginali direttamente attribuibili:
- i costi di istruttoria;
- gli oneri peritali;
- i costi accessori per l’erogazione di finanziamenti e mutui;
- le commissioni;
- le spese di emissione per prestiti obbligazionari;
- gli aggi e disaggi di emissione;
- gli onorari e le commissioni a soggetti terzi (quali consulenti, mediatori finanziari e notai);
- i contributi a organismi di regolamentazione;
- le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.
I predetti costi devono essere inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell’interesse effettivo che è quel tasso in grado di attualizzare esattamente i pagamenti o gli incassi futuri. È chiaro quindi che per determinare il tasso di interesse effettivo occorre tener conto di tutti gli aspetti contrattuali da cui il debito ha tratto origine.
Determinato il tasso di interesse effettivo è possibile procedere ad ammortizzare i costi di transazione lungo la vita del debito: l’operazione integrerà o rettificherà l’iscrizione in bilancio degli interessi passivi calcolati al tasso nominale.
Le considerazioni effettuate, unitamente alla lettura del punto 53 dell’OIC 19, ci portano a concludere che, anche nel caso di finanziamenti infruttiferi erogati dai soci, occorrerà rilevarne in bilancio gli interessi figurativi.
La ratio del finanziamento infruttifero da parte dei soci, infatti, è il rafforzamento patrimoniale della società. Dal punto di vista contabile tale prestito verrà iscritto dalla società come incremento del patrimonio netto (non tra i proventi finanziari) e dalla eventuale società partecipante quale incremento della relativa partecipazione. In applicazione delle nuove normative sarà pertanto necessario, nell’ambito dei finanziamenti soci, rilevare contabilmente al tasso di interesse di mercato gli interessi attivi e passivi rispettivamente nei bilanci delle società creditrici e debitrici.
Tale nuovo criterio produce un disallineamento tra la piena tassazione degli interessi attivi e la deducibilità dei passivi secondo le regole dell’articolo 96 Tuir.