Canoni di locazione soggetti alla tracciabilità dei pagamenti - Legge di Stabilità 2014Con l’approvazione della legge di stabilità diventa obbligatorio effettuare il pagamento, di qualsiasi importo, del canone di locazione con mezzi tracciabili per tutte le tipologie di contratti, comprese le locazioni tranne per i contratti di locazione per gli alloggi residenziali pubblici.

Il comma 50 della legge di stabilità 2014 ha introdotto una modifica all’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 inserendo il comma 1.1 con cui viene stabilito in deroga al comma 1 dello stesso articolo l’esclusione dell’uso del contante, qualunque sia l’importo del canone, per il pagamento degli stessi e l’obbligo di utilizzare solo strumenti validi ai fini della tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Pertanto, alla luce di quanto soprascritto, a partire dal  1° gennaio 2014 sorge l’obbligo per i proprietari di incassare il corrispettivo con assegno o bonifico dall’inquilino, anche se non è esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tracciabili come il bancomat, utilizzati spesso da agenzie o società immobiliari.
Fino a oggi l’obbligo di tracciabilità veniva ricondotto nel più generale limite antiriciclaggio dei 1.000 euro.

La norma è finalizzata alla lotta all’evasione dei contratti che sfuggono al Fisco anche sè già oggi la maggior parte dei contratti prevede il pagamento del canone tramite bonifico bancario. Uno dei problemi concerne che non tutti i cittadini sono dotati di un conto corrente.

Sulla efficacia di tale norma, non sono pochi i dubbi che sorgono. Infatti nei casi in cui il contratto viene registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’Erario è in grado di ricostruire tutti gli importi, anche se il pagamento viene effettuato in contanti, ma se il contratto a monte non viene stipulato tra le parti, perché esse decidono di evadere le relative imposte, il locatore non incasserà mai i canoni con bonifico.  L’obbligo della tracciabilità non incide in modo significativamente apprezzabile nei confronti dell’evasione parziale, cioè nei casi in cui il contratto viene registrato  per importi inferiori al canone realmente concordato, in quanto le parti comunque regolerebbero la parte “a nero” del canone in contanti e per la parte regolarmente registrata con bonifico o assegno.
Sempre i tema di lotta all’evasione fiscale la legge di stabilità 2014 con la disposizione contenuta nel comma 49 introduce un’ulteriore disposizione anti-evasione, che concede la facoltà ai Comuni di consultare i registri dell’Anagrafe condominiale istituito con la riforma del condominio.
Il suddetto registro viene tenuto dall’amministratore per ciascun condominio, a pena di revoca per giusta causa, e deve contenere i nomi degli inquilini e ogni variazione nella compagine condominiale entro 60 giorni dalla variazione.