Corte di Cassazione sentenza n. 04 del 02 gennaio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – PROCEDIMENTO CIVILE – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
massima
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Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere (nel caso di specie, la conciliazione della lite tra dipendenti e datore di lavoro in sede sindacale), ovvero il venir meno, con la materia controversa, di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 marzo 2007 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 ottobre 2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e P.A.M. a decorrere 4 ottobre 2000, ed ha condannato la stessa Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore della P. delle retribuzioni dalla data della notifica del ricorso introduttivo. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che il contratto di lavoro in questione era stato stipulato oltre il termine di efficacia dell’accordo sindacale che consentiva l’apposizione del termine stesso.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia articolato su tre motivi.
La P. resiste con controricorso.
Poste Italiane ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. chiedendo l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, ed ha prodotto copia del verbale di conciliazione in sede sindacale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conciliazione della lite in sede sindacale intervenuta tra le parti in data 5 febbraio 2009 nelle more del giudizio di Cassazione e depositata in atti, comporta la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 13969/2004, 1048, 368/2000, 4918/98 delle sezioni unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003, 6395, 6403, 10478, 14194, 14775, 22972/2004, 20860/2005 di sezioni semplici) si verifica tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Come concordato fra le parti con il medesimo accordo, va disposta la compensazione fra tali parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.