Corte di Cassazione sentenza n. 13539 del 27 luglio 2012
LAVORO (RAPPORTO DI) – MALATTIA, INFORTUNI, GRAVIDANZA E PUERPERIO – INDENNITA’ DI MATERNITA’ – PROCESSO PREVIDENZIALE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – INPS E DATORE DI LAVORO
massima
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Nelle controversie relative all’indennità di malattia la domanda per l’instaurazione del giudizio ingiuntivo deve essere proposta nei confronti dell’Inps e del datore di lavoro. La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell’indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 2110 c.c.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell’Inps, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, ai sensi dell’inderogabile disciplina sancita dall’art. 1 del D.L. 563/1979 (convertito nella L. 33/1980) l’Inps è – Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2001, n. 669 – l’unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della L. 833/1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’Istituto, con la precisazione che l’obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall’Istituto previdenziale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
1. Con sentenza del 10.5.2011, pronunciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di euro 9.683,28, vantata da (OMISSIS) nei confronti dell’Inps a titolo di indennità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, il Tribunale di Roma, dato atto dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’istituto assicuratore, secondo cui doveva ritenersi competente il Tribunale di Velletri, nella cui circoscrizione risiedeva la (OMISSIS), e ritenuto che sussistesse la competenza del Tribunale di Tivoli, nel cui circondario era compreso il Comune di Nettuno, di residenza della creditrice, revocava il d.i. e compensava le spese.
In particolare, il Tribunale rilevava che nelle controversie relative all’indennità di malattia sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’Inps, in caso di domanda proposta nei confronti del datore di lavoro, e ricordava che, in effetti, l’ingiunzione era stata richiesta in solido nei confronti di ambedue detti soggetti; osservava però che solo l’Inps aveva proposto opposizione al d.i.
2. La (OMISSIS) propone regolamento di competenza. Rilevata la non preclusività, ai fini del regolamento, della mancata indicazione nel dispositivo del giudice competente e sottolineata l’incongruità della indicazione come competente del Tribunale di Tivoli invece che, semmai, di quello di Velletri, sostiene che nella specie sussisteva la competenza del Tribunale di Roma in quanto il relativo foro era giustificato dalla sede del datore di lavoro, foro davanti al quale poteva essere convenuto anche il litisconsorte necessario (art. 33 c.p.c.).
3. L’Inps, costituendosi con memoria difensiva, resiste al proposto regolamento, di cui deduce l’inammissibilità e in subordine l’infondatezza.
Al riguardo, eccepisce che l’attuale ricorrente in sede di merito aveva aderito alla eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’Inps e che il provvedimento impugnato non ha statuito sulla competenza ma sul merito, revocando il d.i.
In via subordinata deduce la competenza del Tribunale di Velletri, a norma dell’art. 444 c.p.c., comma 1, risiedendo l’attrice nel comune di Nettuno.
La ricorrente ha depositato breve memoria di adesione alla depositata relazione ex art. 380-bis c.p.c.
4. Le eccezioni dell’Inps appaiono infondate. Infatti l’eventuale adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non rileva quando, come nella specie, opera un criterio sulla competenza non derogabile. Neanche è preclusiva l’incompletezza del dispositivo del provvedimento impugnato, visto che la “revoca” del d.i. è basata sulla ritenuta incompetenza del giudice a cui era stata proposta la domanda in sede monitoria (cfr. in termini Cass. n. 23491/1994, 4015/2008).
Nel merito, è ravvisabile la competenza per territorio dell’adito Tribunale di Roma, in ragione della non contestata ubicazione in Roma del datore di lavoro, apparendo estensibili all’indennità di maternità i principi enunciati dalla giurisprudenza sul litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e istituto previdenziale per l’indennità di malattia (Cass. n. 7607/1991, 6190/2000, 669/2001), nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto contrattualmente all’anticipazione dell’indennità di malattia o di maternità. Correttamente, quindi, la domanda è stata proposta, in concreto con il procedimento monitorio, davanti al Tribunale di Roma. Né in questa sede rileva in sé la questione della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito (cfr. Cass. 6201/1980, 773/1981, 898/2005).
5. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Inps, che ha eccepito l’incompetenza del giudice adito e ha resistito al regolamento di competenza. Ne è stata chiesta la distrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; condanna l’Inps a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro trenta per esborsi ed euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte all’avv. (OMISSIS).
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