Corte di Cassazione sentenza n. 15160 del 11 luglio 2011
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – RETRIBUZIONE – CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DAL C.C.N.L. – LEGITTIMITA’ – CONSEGUENZE – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DAL C.C.N.L. ASSERITAMENTE EROGATE PER ERRORE
massima
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Le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente; ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6-17.6.2008 la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’appello principale proposto dalla Cassa I.P.A.G.L.P. (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) avverso la sentenza di prime cure che aveva parzialmente accolto la domanda di pagamento di differenze retributive avanzata da A.N., già custode, nel periodo 1996-2003, di un edificio di proprietà della Cassa; accogliendo l’appello incidentale dell’A.N. la Corte territoriale liquidò a favore di quest’ultimo la maggior somma spettantegli.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte fiorentina ritenne quanto segue:
– in ordine all’ammontare delle spettanze a titolo di indennità citofoni, prevista dall’art. 61 CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, doveva condividersi l’interpretazione resa in prime cure, poiché il tenore letterale della disposizione contrattuale, con il riferimento ad “ogni citofono”, deponeva nel senso che le parti collettive avessero inteso fare riferimento al numero dei citofoni (e dunque degli appartamenti e degli utenti) collegati con il centralino interfono, ove il portiere era tenuto a presenziare e a rispondere, posto che l’intento delle parti era quello appunto di compensare la maggiore gravosità del lavoro del custode in relazione alle dimensioni dell’edificio e al numero dei condomini; tale interpretazione trovava riscontro anche nel tenore di tutte le altre voci tabellari, ragguagliate o al numero dei vani dell’edificio o al numero dei singoli appartamenti adibiti ad ufficio, ambulatorio o pensione; né poteva sfuggire la differenza tra le mansioni di un portiere addetto (fra gli altri compiti) ad un centralino interfono al quale fossero collegati due o tre appartamenti o invece, come nella fattispecie, 102;
– in ordine alla richiesta, avanzata dalla Cassa ed accolta in primo grado, di restituzione di un’eccedenza retributiva, effettivamente sussistente, percepita dal custode a titolo di indennità vani, doveva convenirsi che l’errore commesso dalla Cassa non era riconoscibile da parte del lavoratore, poiché: nei prospetti paga mancava ogni elemento della base di calcolo e, per contro, l’A.N. non poteva essere a conoscenza del numero di vani catastali licenziati o concessi o condonati esistenti nell’intero edificio, trattandosi di oltre 100 appartamenti e di elementi di fatto di non agevole accertamento; l’entità della complessiva retribuzione mensile netta era in linea, all’incirca, con quella minima “sindacale”; l’A.N. percepiva anzi un importo mensile netto sicuramente inferiore ai minimi sindacali, cosicché non poteva farglisi carico di non essersi avveduto della retribuzione eccedente per la sola voce “indennità vani”; inoltre non poteva ritenersi consentito operare una sorta di complessivo, atecnico e assai generico conglobamento, essendo certo che i singoli importi mensili, per anni e anni, avevano avuto in busta paga una specifica, esplicita e chiara destinazione solutoria per istituti contrattualmente disciplinati come distinti. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa I.P.A.G.L.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’intimato A.N. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione dell’art. 61 e relativa tabella A del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 1995, assumendo che con il CCNL del 2003 era stata istituita una Commissione paritetica nazionale la quale, in relazione all’indennità citofono, aveva rilevato che la stessa, nella misura fissata nel testo contrattuale scadente il 31.12.2006, era prevista indipendentemente dal numero dei condomini che usufruiscono del centralino.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denuncia vizio di motivazione sempre in relazione all’interpretazione resa in ordine all’indennità citofoni, assumendo che la Corte territoriale non aveva fatto riferimento all’aspetto strutturale del “citofono con centralina interfono” al quale la normativa collettiva faceva esclusivo riferimento per l’attribuzione dell’indennità, considerando il citofono come un “unicum con il suo aspetto funzionale”, erroneamente inoltre la Corte territoriale aveva fatto riferimento ad un presunto tenore letterale della disposizione contrattuale contrario al significato attribuitole dalla ridetta Commissione paritetica nazionale; ancora erroneamente la Corte territoriale aveva fatto riferimento a tutte le altre voci tabellari ragguagliate o al numero dei vani dell’edificio o al numero dei singoli appartamenti, poiché “la ratio che sottende tutte le attribuzioni delle indennità ai portieri non fa riferimento ad alcun elemento variabile e, di conseguenza, fa sì che le stesse siano attribuite in base a parametri specifici e determinati”.
Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, denuncia violazione degli artt. 1429 e 1431 c.c., assumendo, quanto all’indennità vani, che l’errore in cui essa ricorrente era incorsa doveva ritenersi essenziale, essendo caduto sulla quantificazione della prestazione datoriale (ossia la retribuzione) e riconoscibile, tenuto conto della misura della paga base e dell’entità delle altre indennità percepite.
2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, presentano concorrenti profili di improcedibilità e di inammissibilità.
2.1 Quanto all’improcedibilità perché, fondandosi sull’interpretazione del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 1995, avrebbero dovuto essere accompagnati, giusta la previsione dell’art. 369 c.p.c., dalla produzione, con il ricorso, del ridetto CCNL nella sua interezza, nel mentre la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere.
Al riguardo infatti la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi in cui il ricorso si fonda, imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40/06, non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40/06, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 3894/2010; 2742/2010; 3459/2010; 4373/2010; 6732/2010; 11614/2010).
2.2 Quanto all’inammissibilità, perché i motivi risultano articolati sulla base del contenuto di un documento (la delibera n. 2 del 10.10.2005 della Commissione paritetica nazionale) la cui produzione per la prima volta in questa sede di legittimità non è consentita, siccome non riguardante la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 18595/2003; 6656/2004; 8713/2004) e perché, limitatamente al secondo motivo, non è stato formulato il richiesto momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella presente controversia (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 20603/2007, ove è precisato che, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/06 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità).
3. Il terzo motivo è infondato, poiché la Corte territoriale ha giudicato conformandosi al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4942/2000; 818/2007); pertanto non sussiste, nella decisione impugnata, la denunciata violazione di legge.
Ed invero ciò che si imputa alla sentenza d’appello è l’erroneità della valutazione in ordine alla riconoscibilità dell’errore, ossia un vizio di motivazione su una circostanza fattuale, per far valere il quale la decisione avrebbe dovuto essere impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e fermo restando che, comunque, le argomentazioni svolte con il motivo in parola si risolvono nella richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di un riesame del materiale probatorio già valutato dal Giudice del merito con motivazione coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 25 maggio 2011.
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