Corte di Cassazione sentenza n. 2331 del 31 gennaio 2013
TRIBUTI – ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – ANTIECONOMICITA’ DELLA GESTIONE IMPRENDITORIALE – RICORSO PER CASSAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo cui l’intimata resiste con controricorso, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 102/35/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’invalidità di un accertamento analitico – induttivo per IVA, IRPEG e IRAP, relativo all’annualità 1999;
– che la sentenza, per quanto rileva, ha motivato con la considerazione che non poteva desumersi dagli atti di causa l’aspetto di antieconomicità della gestione imprenditoriale cui era stato invece associato, dall’amministrazione, il presupposto di inattendibilità delle scritture contabili in concreto esibite;
– che in questo senso la sentenza ha evidenziato come tale aspetto non potesse evincersi in presenza “di un reddito netto nell’anno 1999” in rapporto al capitale investito (“con un incremento pari a + 43,868 %”), e in considerazione dell’indice Rol (rectius Roe: “Return on equity”) evidenziato dal contribuente, facente leva sul rapporto, desumibile dal conto economico, tra il risultato operativo e il capitale investito;
– che l’unico motivo di ricorso denuncia insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
– che è stata depositata una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
– che l’amministrazione ha depositato una memoria;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione, essendo il detto motivo di ricorso inammissibile in quanto omette di specificare quale sia il fatto – controverso e decisivo per il giudizio – il cui accertamento non sia stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata;
– che invero la critica della motivazione dell’impugnata sentenza, sulla questione della sussistenza di elementi indicatori di una condotta antieconomica nella gestione dell’attività, si rivela del tutto generica, potendo in ogni caso osservarsi che il ricarico ritenuto insufficiente è comunque pari a quanto ipotizzato per uno degli anni presi a parametro; sicché il ricorso appare diretto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e una rivisitazione del giudizio riservato al giudice del merito;
– che pertanto il ricorso va rigettato;
– che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
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