Corte di Cassazione sentenza n. 3283 del 2 marzo 2012
RISCOSSIONE – E’ VALIDA LA CARTELLA “MUTA” EMESSA PRIMA DEL GIUGNO 2008
massima
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Sono valide le cartelle esattoriali anteriori al 1° giugno 2008 anche se non è indicato il responsabile del procedimento, dal momento che la Corte costituzionale con la decisione n. 58 del 2009, ha stabilito che la mancata indicazione dei responsabili nelle cartelle non è causa di nullità delle stesse.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Equitalia Gerit Spa., agente della riscossione, e il comune di Albano Laziale propongono separati ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 349/1/09, depositata il 7 luglio 2009, con la quale, rigettato il loro appello contro quella della commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento, emessa per l’ICI relativa agli anni 1998-2001 per conto dei Comuni di Albano Laziale, Grottaferrata, Cave e Guidonia Montecelio, veniva annullata. Essa affermava che tale atto impositivo, pur non essendo affetto da nullità, tuttavia andava annullato, non riportando esso l’indicazione del responsabile del relativo procedimento, come pure la sottoscrizione. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Roma resiste con controricorso, mentre invece gli enti territoriali suindicati non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei separati ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza, e per i quali quello proposto successivamente dal Comune di Albano Laziale si caratterizza come ricorso incidentale; essi vanno esaminati congiuntamente, trattandosi di indentità di motivi.
3. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che l’annullabilità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento non era prevista da alcuna norma, quindi non poteva essere applicata, anche perché il responsabile del medesimo non poteva che identificarsi nel direttore dell’ufficio da cui essa promanava in mancanza di un preciso funzionario delegato.
Il motivo è fondato, posto che la CTR non rilevava erroneamente che si trattava di ruolo formato prima del mese di giugno 2008, e quindi l’indicazione del responsabile della formazione della cartella non era necessaria ai fini della validità dell’atto impositivo. Invero, com’è noto, in tema di atti tributar, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a) il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente” indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.
– che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (Cfr. anche Cass. Sent. Sentenza n. 8613 del 15/04/2011; SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010).
4. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di norme di legge, giacché il giudice di appello non considerava che comunque si trattava di atto (la cartella) a contenuto vincolato, e che il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Si tratta all’evidenza di censura che, benché fondata, comunque rimane assorbita dal motivo testè esaminato.
5. Ne deriva che i ricorsi vanno accolti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolale dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.
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