Corte di Cassazione sentenza n. 5649 del 7 marzo 2013
PREVIDENZA – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI – PREMI DOVUTI DALLE IMPRESE ALL’INAIL – DETERMINAZIONE – CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI – SVOLGIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA DI PIÙ LAVORAZIONI – LAVORAZIONE PRINCIPALE – ACCERTAMENTO – NECESSITÀ
massima
_______________
Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un’impresa svolga più lavorazioni, il Giudice del merito, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 18 giugno 1988, applicabile ratione temporis, deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, l’eventuale sussistenza della connessione funzionale tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazione principale e, solo all’esito positivo della predetta indagine, attribuire la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale.
______________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 giugno 2007, la Corte d’Appello di Perugia accoglieva il gravame svolto dall’I. contro la sentenza di primo grado, e per l’effetto rigettava la domanda con la quale la S.L. s.r.l. aveva adito il giudice affinché ordinasse all’Istituto assicuratore di effettuare la corretta classificazione dell’attività svolta, di commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi e materiali di recupero, con condanna al rimborso degli importi pagati in più per l’erronea classificazione.
2. La società aveva chiesto in giudizio l’accertamento della natura dell’attività principale svolta come attività di commercio, esponendo di svolgere la predetta attività quale attività principale e prevalente e che solo una parte marginale dei materiali raccolti, pari al 20-30 % veniva trattata, come attestato dalla percentuale del fatturato, del 70-80 %, relativo ai materiali che non subivano alcun trattamento, dal riconoscimento dell’esecuzione dell’attività in regime di sospensione d’imposta IVA di cui alla L.449/97 e legge finanziaria 1998, art. 74, onde l’erronea classificazione, nella voce 6292, della tariffa per il pagamento dei premi di cui all’allegato al d.m. 18/6/1998.
3. La sentenza di prime cure veniva gravata dall’I. sul presupposto che l’attività principale fosse stata dichiarata in base alla ritenuta prevalenza di fatti e circostanze ininfluenti ai fini dell’accertamento dello specifico rischio lavorativo, non considerando il ciclo di operazioni necessario e l’intera procedura operativa svolta dall’azienda, con l’uso di determinate macchine, con valutazione della forza lavoro impiegata nelle lavorazioni a rischio e dell’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte.
4. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva quanto segue:
– ai fini dell’inquadramento tariffario andava considerata l’intera procedura operativa svolta dall’azienda, caratterizzata, nella specie, per un parte, da operazioni di taglio e pressatura dei rottami ferrosi;
– una volta verificata la presenza, all’interno della società, di macchinari ed attrezzature tipiche dell’attività di rottamazione, quali cesoie, presse e gru a ragno, l’effettuazione, sia pure non in maniera esclusiva, di operazioni tipiche di tale attività cui, peraltro, potevano essere addetti indifferentemente i vari dipendenti, non aveva rilievo la circostanza che fosse prevalente, dal punto di vista economico, l’attività commerciale, dovendo essere assicurato il rischio più grave, – nella specie, il rischio più grave, in quanto maggiore era il premio da corrispondere, era quello previsto dalla voce 6292 della Tariffa di cui al d.m. 18/6/1988, onde il rigetto della domanda
5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la S.L. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. L’I. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39,40,41 del d.P.R. 124/65; degli artt. 1,21,4 del d.m. 18/6/1988, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito, applicando, erroneamente, la voce 6292 della tariffa premi, in luogo della voce 9310, abbia disatteso la giurisprudenza di legittimità secondo cui, a fronte di plurime attività complementari dell’attività principale, il premio debba essere commisurato alla classificazione di quest’ultima che assorbe ogni valutazione sui rischi di lavorazione dei singoli elementi. Assume la parte ricorrente l’erroneo apprezzamento della Corte di merito che, dalla semplice presenza di attrezzature tipiche dell’attività di rottamazione, è pervenuta alla riconduzione dell’intera attività d’impresa alla voce 6292, benché le operazioni di adeguamento volumetrico costituissero parte insignificante e lavorazione assolutamente complementare, anziché alla voce di tariffa 9310 (depositi e magazzini con attrezzature meccaniche o termiche) in considerazione dell’attività prevalente di stoccaggio, deposito e commercializzazione di rottami ferrosi. Con il quesito di diritto si chiede alla Corte di dire se, per individuare la corretta voce delle tariffe dei premi da applicare, occorra tener conto dell’attività, anche completare e sussidiaria, comportante il rischio più grave, e non già dell’attività aziendale svolta in modo principale e prevalente.
7. Il motivo è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Occorre premettere che la disciplina legale del rapporto assicurativo I. è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l’interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie e che, trattandosi comunque di un’assicurazione, il premio per essa pagato è tendenzialmente in funzione del rischio assicurato, ancorché su tale rapporto eserciti notevole influenza il principio di mutualità tra imprese assicuranti (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001 e successive conformi).
9. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va premesso che il criterio generale di classificazione si evince dall’art. 2 del d.m. 18 giugno 1988, applicabile alla controversia ratione temporis, che così dispone: “per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Nelle predette operazioni complementari e sussidiarie rientrano il trasporto, il magazzinaggio, la custodia, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fine di imballaggio”.
10. La lavorazione principale identifica, invero, il ciclo tecnologico e produttivo e comprende attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi.
11. Costituiscono, invece, lavorazioni complementari, come affermato in dottrina, e in numerosi precedenti di questa Corte di legittimità, quelle attività concorrenti e connesse – in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa – alla lavorazione principale (quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale), indispensabili per effettuare la lavorazione principale.
12. Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale ed eseguite in funzione e nell’interesse dell’azienda, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti; l’attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri).
13. Tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l’attività principale (v., ex multis Cass. 18256/2010).
14. In particolare, la predicata connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l’attività principale, se non richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.
15. Ne consegue che ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie ecceda le necessità della lavorazione principale, nel tal caso anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale.
16. Così chiarita la cornice normativa in cui si innesta la vicenda che ne occupa, non si conforma ai principi esposti la statuizione della Corte territoriale che, verificata solo la presenza, all’interno della società, di macchinari ed attrezzature tipiche dell’attività di rottamazione e l’effettuazione, sia pure in maniera non esclusiva, di operazioni tipiche di tale attività, ha fondato la ratio decidenti sulla mera necessità di assicurare il rischio più grave, supponendo peraltro tale connotazione dal maggior premio da corrispondere tra la voce 9310 e la voce 6292, senza svolgere alcuna indagine, in concreto, sulle lavorazioni svolte e le relative connotazioni, al fine di apprezzarne il carattere principale, complementare o sussidiario e l’eventuale connessione operativa tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazioni principali.
17. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro Giudice, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e si atterrà al seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’I. e della classificazione delle lavorazioni, ove un’impresa svolga più lavorazioni, il Giudice del merito, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18 giugno 1988, applicabile ratione temporis, deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, l’eventuale sussistenza della connessione funzionale tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazione principale e, solo all’esito positivo della predetta indagine, attribuire la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale”.
18. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5245 - Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l'inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l'omessa comunicazione dei mutamenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27550 - In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2022, n. 10113 - Il provvedimento adottato d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5649 - Licenziamento collettivo e completezza della comunicazione di avvio della procedura
- INAIL - Nota 19 aprile 2019 - Nuove Tariffe dei Premi. Classificazione delle lavorazioni - FAQ
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…