Non trova applicazione il giudicato nei confronti dell’obbligato in solido che non abbiano partecipato al giudizio e non sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale. Lo stesso principio di notifica trova applicazione anche per il preavviso di fermo amministrativo