CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione sentenza n. 25866 depositata il 2 settembre 2022 – L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29750 – È inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che è corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito

È inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che è corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406 – Incompatibilità con la carica di sindaco di società di un collaboratore o socio di studio professionale che svolga a favore della società attività di consulenza

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406 Attività professionali - Carica di sindaco di società - Socio di studio professionale - Incompatibilità con la carica - Responsabilità professionale - Risarcimento danni da parte dello studio professionale. - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Intervento volontario del terzo - Legittimità Fatti di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2022, n. 29109 – La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica

La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 settembre 2022, n. 28133 – E’ oggetto di sanzione disciplinare, comportando la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile, la violazione degli obblighi di legge relativi al tempestivo versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti ricevuti dal notaio nell’esercizio delle proprie funzioni

E' oggetto di sanzione disciplinare, comportando la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile, la violazione degli obblighi di legge relativi al tempestivo versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti ricevuti dal notaio nell’esercizio delle proprie funzioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27899 – L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22055 depositata il 22 settembre 2017 – L’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

L'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

Corte di Cassazione sentenza n. 24526 depositata il 9 agosto 2022 – Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

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