Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 264 depositata il 27 aprile 2022 – Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali
Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.