COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 583 sez. 5 depositata il 20 aprile 2022 – Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l’atto impugnato, cessa l’interesse meramente processuale al suo annullamento

Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1785 sez. 16 depositata il 19 aprile 2022 – La convenzione tra coniugi con la quale alcuni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c. non è un atto traslativo, in quanto non vi è trasferimento di proprietà o altro diritto reale, dal momento che la proprietà esclusiva resta al coniuge conferente, né – contemporaneamente – è un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, perché tra gli stipulanti non vi è scambio di alcuna prestazione e controprestazione patrimoniale né, infine, è un atto avente mera natura ricognitiva, atteso che fa sorgere un vincolo di destinazione dei beni, efficace erga omnes

La convenzione tra coniugi con la quale alcuni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c. non è un atto traslativo, in quanto non vi è trasferimento di proprietà o altro diritto reale, dal momento che la proprietà esclusiva resta al coniuge conferente, né - contemporaneamente - è un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, perché tra gli stipulanti non vi è scambio di alcuna prestazione e controprestazione patrimoniale né, infine, è un atto avente mera natura ricognitiva, atteso che fa sorgere un vincolo di destinazione dei beni, efficace erga omnes

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI – Ordinanza 25 marzo 2022 – Per la sanzione prevista dall’art. 1, comma 1 e l’esclusione dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 richiesta di illegittimità costituzionale per il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione fiscale ma abbia poi effettuato spontaneamente il pagamento delle imposte prima di ricevere un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria

Per la sanzione prevista dall'art. 1, comma 1 e l'esclusione dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 richiesta di illegittimità costituzionale per il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione fiscale ma abbia poi effettuato spontaneamente il pagamento delle imposte prima di ricevere un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sentenza n. 2163, sez. 1, depositata il 16 marzo 2022 – La validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l’impegno richiesto dalla lettura

La validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno richiesto dalla lettura

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 458 sez. 6 depositata il 24 marzo 2022 – Per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 – Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Affinché l’ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali, infatti, non è sufficiente che nello statuto venga affermato e specificato che lo stesso non persegue scopi di lucro

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Affinché l’ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali, infatti, non è sufficiente che nello [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sentenza n. 3036 sez. 17 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1733 sez. 2 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

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