GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA – Sentenza 06 settembre 2022, n. 1192 – L’apposizione del c.d. visto leggero è riservata ai solo a taluni professionisti iscritti in albi od ordini e non a professionisti liberi esercenti non iscritti ad alcun albo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA - Sentenza 06 settembre 2022, n. 1192 Professionisti - Consulenti tributaristi non iscritti ad albo - Abilitazione ad apporre il "visto leggero" - Mancato rilascio - Legittimità Fatto e diritto 1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’associazione nazionale di consulenti tributaristi, professionisti "non iscritti ad albo", ai sensi della [...]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima di Salerno sentenza n. 120 del  17 gennaio 2022 – Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 30 giugno 2022, n. 5413 – In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento

In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento

CONSIGLIO DI STATO – Parere 13 maggio 2022, n. 832 – Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

CONSIGLIO DI STATO - Parere 13 maggio 2022, n. 832 Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Premesso 1. Con nota n. 2878 del 18 marzo 2022, l’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia ha inviato, per il prescritto parere, [...]

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 22 aprile 2022, n. 3108 – Il picchettaggio è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l’efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all’elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l’azione dei picchetti, si è detto che «sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa»

Il picchettaggio è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l’efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all’elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l’azione dei picchetti, si è detto che «sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa»

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 14 aprile 2022, n. 2849 – Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità

Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sentenza n. 14 depositata il 12 gennaio 2022 – Difetto di legittimazione passiva del condominio rispetto alla intimazione del Comune alla demolizione e messa in pristino di un manufatto realizzato abusivamente all’interno del medesimo complesso edilizio

Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sentenza n. 14 depositata il 12 gennaio 2022 Abuso edilizio - Condominio - difetto di legittimazione FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/12/2021, il Condominio deducente ha impugnato il provvedimento del Comune di Potenza, in epigrafe specificato, recante l’ordine di demolizione di un manufatto [...]

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 – In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo

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