LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31900 depositata il 7 dicembre 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

E' inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31251 depositata il 30 novembre 2025 – Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31427 depositata il 2 dicembre 2025 – Nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31685 depositata il 4 dicembre 2025 – La Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore

La Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31547 depositata il 3 dicembre 2025 – Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

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