CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31900 depositata il 7 dicembre 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni
E' inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni