LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31163 del 2 novembre 2021 – Ai sensi dell’art. 1335 e., la presunzione di conoscenza, nel caso in cui la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, va ritenuta sussistente in coincidenza con il momento in cui si ha il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale

Ai sensi dell'art. 1335 e., la presunzione di conoscenza, nel caso in cui la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, va ritenuta sussistente in coincidenza con il momento in cui si ha il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23589 depositata il 28 settembre 2018 – La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I’ ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario

La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I' ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7857 depositata il 17 marzo 2023 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 civ., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21955 depositata il 21 luglio 2023 – Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall'art. 1218 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23985 depositata il 7 agosto 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23976 depositata il 7 agosto 2023 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23839 depositata il 4 agosto 2023 – L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall’art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori

L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23432 depositata il 1° agosto 2023 – Per giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore

Per giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore

Torna in cima