LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2022, n. 34660 – In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ “iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti

In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ "iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34054 – Essendo stata accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si doveva dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Essendo stata accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si doveva dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845 – Nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l’esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell’obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell’importo formulato

Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34805 – La normativa previdenziale applicabile ai dipendenti personale di stanza e con base di servizio situata in Italia di una compagnia aerea straniera non coperti dai certificati E101 è, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, la normativa italiana

La normativa previdenziale applicabile ai dipendenti personale di stanza e con base di servizio situata in Italia di una compagnia aerea straniera non coperti dai certificati E101 è, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, la normativa italiana

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2022, n. 34051 – L’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, dispiegando piena efficacia in tutte le altre ipotesi

L’efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, dispiegando piena efficacia in tutte le altre ipotesi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543 – Il contributo di solidarietà, avente natura di prestazione patrimoniale, esula dai poteri regolamentari delle casse la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti

Il contributo di solidarietà, avente natura di prestazione patrimoniale, esula dai poteri regolamentari delle casse la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34445 – Licenziamento collettivo illegittimo in quanto nella procedura di mobilità non si era provveduto ad includere tra i lavoratori in comparazione anche i dipendenti addetti al front-office o ai servizi di portierato

Licenziamento collettivo illegittimo in quanto nella procedura di mobilità non si era provveduto ad includere tra i lavoratori in comparazione anche i dipendenti addetti al front-office o ai servizi di portierato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34039 – Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio

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