LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2022, n. 27336 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21711 depositata l’ 8 luglio 2022 – Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., solo nel caso di censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non anche nel caso, come quello di specie, in cui la doglianza sia proposta ex n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., solo nel caso di censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non anche nel caso, come quello di specie, in cui la doglianza sia proposta ex n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6

Corte di Cassazione sentenza n. 21994 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27129 – Domandare di ricostituzione ex art. 15 contratto integrativo comparto Ministeri 1998/2001

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27129 Pubblico Impiego - Aspettativa - Ripresa del servizio - Dimissioni - Domandare di ricostituzione ex art. 15 contratto integrativo comparto Ministeri 1998/2001 Rilevato che 1. con sentenza n. 26/2016 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di Oristano, accoglieva la domanda [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27128 – In tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non configura un’impugnazione dell’atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27132 – In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione è insufficiente un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27130 – La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto, ai sensi dell’art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l’accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o alla mancata rilevanza penale dell’illecito

La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27020 – L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione

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