CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26683 – In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l’anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza
In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza