PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23856 – La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22138 – Le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall’art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 agosto 2021, n. 23484 – In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità l’individuazione dei “ricavi lordi”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A, cod. civ.

In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 agosto 2021, n. 23650 – Prova della sussistenza del presupposto soggettivo della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 agosto 2021, n. 23650 Fallimento - Declaratoria di inefficacia di un atto di pagamento - Prova della sussistenza del presupposto soggettivo della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens - Necessità Fatti di causa 1. Con sentenza del 28 maggio 2015, la Corte di appello di Roma [...]

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 03 agosto 2021, n. 11029 – Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus non ancora trasformate in ETS. Richiesta chiarimenti. Riscontro

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 03 agosto 2021, n. 11029 Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus non ancora trasformate in ETS. Richiesta chiarimenti. Riscontro Con nota del 7 giugno c.a. codesta Associazione chiede un chiarimento sui soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale di cui all’art. 14, comma 1, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20432 – La desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.

La desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16777 – Nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

Nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto l'onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo Nel procedimento prefallimentare non vi è litisconsorzio necessario tra società e soci illimitatamente responsabili, non potendo questi ultimi contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, ma unicamente opporsi alla estensione del fallimento nei loro confronti, facendo valere l'eventuale estraneità alla compagine sociale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17216 – L’esigenza che alla data del fallimento consti un’esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare

L'esigenza che alla data del fallimento consti un'esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare

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