CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6983 – Nel trasferimento attività fallimentari all’assuntore il decreto del tribunale fallimentare in merito alla misura dei crediti da soddisfare e delle somme da attribuire all’assuntore, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6983 Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Concordato fallimentare - Trasferimento attività fallimentari all’assuntore - Limite quantitativo Fatti di causa 1. Con decreto depositato in data 16 maggio 2013 il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto da T. s.r.l. ex art. 26 [...]