CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21219 depositata il 13 settembre 2017 – La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l. fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21219 depositata il 13 settembre 2017 FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO CONCORSUALE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE E REVIVISCENZA DELLA PROCEDURA ORIGINARIA - CONFIGURABILITA' - FONDAMENTO - CONSEGUENZE RISPETTO AI CREDITORI FATTI DI CAUSA I Fallimenti della s.n.c. (omissis) [...]