TRIBUNALE e CORTE di APPELLO

TRIBUNALE DI VICENZA – Sentenza 24 novembre 2022, n. 353 – Impedimento dell’esercizio dei diritti di assemblea e di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

TRIBUNALE DI VICENZA - Sentenza 24 novembre 2022, n. 353 Condotta antisindacale - Disconoscimento della vincolatività del CCNL sottoscritto - Impedimento dell’esercizio dei diritti di assemblea e di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Premesso che - con ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 F.C. Vicenza, F.C. Vicenza e U.U. Vicenza-Verona hanno agito contro le [...]

TRIBUNALE DI VENEZIA – Decreto 21 novembre 2022 – E’ legittimo che il datore di lavoro limiti l’utilizzazione dei locali aziendali da parte degli estranei, laddove non rientrino tra i soggetti che ex art. 20 L. 300/70 e 58 CCNL abbiano diritto a partecipare all’assemblea stessa

E' legittimo che il datore di lavoro limiti l’utilizzazione dei locali aziendali da parte degli estranei, laddove non rientrino tra i soggetti che ex art. 20 L. 300/70 e 58 CCNL abbiano diritto a partecipare all’assemblea stessa

TRIBUNALE DI PAOLA – Sentenza 28 settembre 2022, n. 257 – Contratto a tempo determinato e legittimità della proroga oltre i 12 mesi in presenza di un’ ordinanza contingibile ed urgente

TRIBUNALE DI PAOLA - Sentenza 28 settembre 2022, n. 257 Rapporto di lavoro - Servizio di raccolta rifiuti - Appalto - Contratto a tempo determinato - Proroga - Illegittimità - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Motivi della decisione 1. Con ricorso del 05.02.2020 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto: [...]

CORTE DI APPELLO MILANO – Ordinanza 31 maggio 2022 – Reddito di cittadinanza e requisito della residenza nello stato italiano per almeno dieci anni dei cittadini stranieri

CORTE DI APPELLO MILANO - Ordinanza 31 maggio 2022 Straniero - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Residenza nello stato italiano per almeno dieci anni Rileva quanto segue 1) La vicenda processuale. Con ricorso ex artt. 28, decreto legislativo n. 150/2011 e 44 TU immigrazione («Azione civile contro la discriminazione») e 702-bis c.p.c., depositato il [...]

TRIBUNALE DI COSENZA – Sentenza 14 settembre 2022 – Il principio dettato dall’art. 2070 cc, secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, opera nel nostro ordinamento solo per il contratto collettivo ritenuto obbligatorio e non già nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il principio dettato dall’art. 2070 cc, secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, opera nel nostro ordinamento solo per il contratto collettivo ritenuto obbligatorio e non già nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 – I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini, prevedendo l’art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell’obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell’obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà – è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell'obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell'obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà - è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – Ordinanza 03 febbraio 2022 – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2001 per violazione degli articoli 2 e 39, comma primo della Costituzione nonché art. 39, comma IV della Costituzione nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2001 per violazione degli articoli 2 e 39, comma primo della Costituzione nonché art. 39, comma IV della Costituzione nella parte in cui estende l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo

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