Corte di Cassazione ordinanza n. 8931 depositata il 11 aprile 2018 – In materia di crediti per tributi sorti negli Stati membri della Comunità europea, le condizioni previste dall’art. 346 bis, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (“ratione temporis” applicabile) non vanno accertate dall’Amministrazione italiana prima di procedere ad esecuzione forzata, ma devono essere solo attestate nella richiesta di assistenza reciproca avanzata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato che ha emesso il titolo esecutivo
Corte di Cassazione ordinanza n. 8931 depositata il 11 aprile 2018 Debiti tributari verso paesi esteri - limiti della giurisdizione nazionale Rilevato che: a seguito di richiesta di recupero di credito fiscale da parte dell'Autorità tributaria della Svezia, veniva emessa nei confronti di Alessandro Mariano, cartella di pagamento portante imposte dirette ed iva per l'annualità [...]
