CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11171 depositata il 30 maggio 2016 – In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11171 depositata il 30 maggio 2016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - RADDOPPIO EX ARTT. 43 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 E 57 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - CONDIZIONI - OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE [...]