TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2894 – In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dall’art. 7 della l. n. 448 del 2001 e succ. modif., in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell’imposta sostitutiva, non preclude alla Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento del valore della cessione, né impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato ex art. 7 cit.

in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, in questa ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 68 TUIR, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2853 – In tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione

«l'art. 60-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differenza dell'art. 21, comma 7, del medesimo d.P.R., che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sotto fatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest'ultimo di portare in detrazione l'iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione l'art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3095 – E’ consentito il mantenimento del diritto all’agevolazioni fiscali “prima casa” anche nel caso in cui il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’alloggio acquistato o nel medesimo alloggio acquistato qualora trattasi di riacquisto entro l’anno non sia stato tempestivo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3095 Agevolazioni fiscali - Prima casa - Immobili - Acquisto e rivendita entro i cinque anni Premesso quanto segue - T.F., con atto pubblico del 02 agosto 2004, acquistava un immobile in Roma alla via A. n. 16 usufruendo delle agevolazioni di imposta "prima casa" previste [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2653 – Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite ex art. 11 del D.L. n. 50/2017

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2653 Tributi - Contenzioso tributario - Definizione agevolata della lite ex art. 11 del D.L. n. 50/2017 - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di giudizio Ritenuto che 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2564 – Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2564 Tributi - Cartella di pagamento - Notifica da parte del concessionario mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento - Validità Fatti di causa La I. s.p.a. in liquidazione ha impugnato la sentenza n. 3189/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16.06.2014, con la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2562 – Presunzione di cui all’art. 12, co. 2, del D.L.. n. 78 del 2009 non ha efficacia retroattiva

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2562 Tributi - IRPEF - Capitali detenuti all’estero in paesi a fiscalità privilegiata - Presunzione di cui all'art. 12, co. 2, del D.L.. n. 78 del 2009 - Redditi sottratti a tassazione - Applicazione retroattiva - Illegittimità Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate notificava a F.G. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2652 – Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2390 – Possono essere tassate in modo analogo al t.f.r., esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza va applicata la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi dell’art. 6 legge n. 482/1985

il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento

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