COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 496 sez. 1 del 19 ottobre 2016
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – LICENZA PER L’IMPIEGO DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA RADIOMOBILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(n. …../2011 RGA)
1.- Con atto di impugnazione depositato in data 20/10/2011 l’Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione avverso la sentenza n. ………., depositata il 08/07/2011, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di …………. aveva accolto il ricorso proposto dalla …………………… per l’annullamento dell’Avviso di accertamento in materia di tasse sulle concessioni governative (nella specie, licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile), in quanto, a seguito della riforma normativa introdotta dal codice delle comunicazioni elettroniche, il predetto tributo era stato definitivamente abrogato, anche per l’espresso riconoscimento in ambito nazionale e comunitario della libertà di comunicazione.
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha interposto appello, chiedendone l’integrale riforma, deducendo che: 1) la pretesa tributaria era comunque legittima; 2) la pretesa tributaria era, in ogni caso, relativa al bimestre (settembre-ottobre 2008) nel quale la …………, per suo espresso riconoscimento, si era avvalsa del servizio di telefonia mobile, non potendo nemmeno essere addotto il generico e ingiustificato inadempimento della società di telecomunicazioni; 3) il contratto di abbonamento rilasciato dal gestore telefonico era il titolo giuridico che consentiva all’utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituiva, a tutti gli effetti, la cosiddetta licenza di stazione radio, che faceva sorgere l’obbligazione tributaria; 4) il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pur disponendo l’abrogazione di numerose norme, non aveva tuttavia inteso dettare una disciplina innovativa dell’intera materia.
La ………. resiste con controdeduzioni a mezzo delle quali insiste per la conferma della sentenza di primo grado, osservando che: 1) la tassa sulle concessioni governative relativa ai servizi di telefonia radiomobile era stata espressamente abrogata; 2) il presupposto impositivo era venuto meno per il nuovo assetto normativo introdotto dal Codice delle comunicazioni elettroniche; 3) ogni diversa interpretazione si poneva in contrasto con il diritto comunitario e con il principio di libertà delle comunicazioni elettroniche.
3.- All’odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l’appello era riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L’appello è fondato e, pertanto, deve essere integralmente accolto.
5.- La sentenza di primo grado, nell’accogliere il ricorso avverso l’Avviso di accertamento, ha ritenuto non dovuta la tassa sulle concessioni governative (per l’impiego di apparecchiature di telefonia radiomobile), in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 ad opera dell’art. 218 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Ad avviso del giudice di prime cure l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 non poteva più costituire legittimo fondamento dell’imposizione, perché di tale articolo risultava abrogato il presupposto normativa (l’art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973) e anche perché la predetta disciplina appariva superata dalle nuove norme sulle telecomunicazioni.
6.- L’Agenzia appellante sostiene, invece, che il fondamento normativa del presupposto impositivo della tassa in questione deve rinvenirsi nel regolamento n. 33/1990 e nell’art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151 conv. in legge 12 luglio 1991, n. 202 (recante “Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica”) che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il “documento sostitutivo della licenza” (tale dovendo intendersi il “contratto di abbonamento” stipulato con il gestore): in altri termini, nel caso dei telefoni cellulari l’abbonamento è il “documento sostitutivo della licenza” che fa sorgere l’obbligazione tributaria. Inoltre, il d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 (”Codice delle comunicazioni elettroniche”), pur disponendo l’abrogazione di numerose norme del precedente TU n. 156 del 1973, non ha tuttavia inteso dettare una disciplina innovativa dell’intera materia, avendo sostanzialmente recepito nell’art. 160 (rubricato “Licenze di utilizzo”) il contenuto dell’abrogato art. 318 del T.U. n. 156 del 1973: la nuova norma, infatti, prevede espressamente che “per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”, rimanendo quindi esclusa una abrogazione tacita della norma tariffaria.
7.- La questione, per la sua rilevanza e per la complessità della materia, è stata affrontata e definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in senso contrario all’orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di …………
In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell’art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259 cit.: va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l’art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9560 del 02/05/2014, Rv. 630840).
Né, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).
6.- La sentenza di primo grado va, dunque, integralmente riformata, con conseguente declaratoria di legittimità del provvedimento impugnato. Nella concreta fattispecie, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, in riferimento alla natura delle problematiche sollevate, alla novità della materia, all’oscurità del testo legislativo (che faceva riferimento all’abrogazione del presupposto normativa), ai chiarimenti giurisprudenziali intervenuti solo successivamente ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al tipo di accertamento in discussione, nonché alle particolarità di articolazione della controversia.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di ……, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così delibera:
Accoglie l’appello e dichiarara la legittimità del provvedimento impugnato. Spese compensate.
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